INPDAP: accesso ai crediti agevolati detto anche prelievo dello 0.35%

Roma -

Alla luce delle richieste di chiarimento che ci sono arrivate da più parti, abbiamo ritenuto necessario fare il punto della situazione in merito al Decreto n. 45 del 7 marzo 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 10 aprile 2007, inerente il "Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP."

Il comma 347 della legge Finanziaria 2007 prevede che "con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP."

Detto questo, quindi, l'ambito di applicazione del predetto regolamento è il seguente:
a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;

b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Per quanto concerne l'iscrizione alla gestione del credito, l'art. 2 del decreto prevede che:

  1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.

3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.


L' art. 3, per ultimo, predispone le aliquote contributive che risultano essere:

1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

Per riassumere, quindi, sono destinatari del decreto i pensionati Inpdap ex dipendenti pubblici e i dipendenti o pensionati pubblici che sono invece iscritti ad altre gestioni pensionistiche, come ad esempio quella Inps.

Non si tratta di aggiungere un'altra trattenuta a chi già la versa e, cioè, a tutti i dipendenti pubblici iscritti all'Inpdap, ma di prevedere una nuova trattenuta per coloro che non ce l'hanno.

Apparentemente potrebbe sembrare favorevole ma, i lavoratori iscritti ad altre gestioni sono tutti nel comparto Parastato che prevede già, per contratto e da decine di anni, i cosiddetti benefici assistenziali che comprendono mutui, prestiti, borse di studio, etc. etc. sulla base della contrattazione integrativa di Ente.

Per la maggior parte di questi lavoratori, si tratterrebbe, quindi, di avere una trattenuta senza alcun beneficio in cambio.

La trattenuta (dello 0,35% della retribuzione contributiva per i dipendenti in servizio e dello 0,15% per i pensionati sull'ammontare lordo della pensione), sarà automaticamente fatta sullo stipendio o sulla pensione, in base alla famigerata formula del silenzio assenso.

Chi non vuole accedere alle prestazioni creditizie dovrà, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, esprimere all'INPDAP la volontà contraria oppure entro 6 mesi dal pagamento della prima mensilità.


Tale operazione assume, per concludere, un preciso significato in un contesto di "ristrutturazione" della Pubblica Amministrazione dove, l'unificazione degli Enti Previdenziali, è uno dei prossimi obiettivi della compagine governativa.

 

Questo decreto è il primo passo, concreto, verso la futura unificazione.

 

IL CONTRIBUTO dello 0,35 %

L'attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando attuazione ad una norma contenuta nella Legge Finanziaria per il 2006, ha emanato il 7/3/2007 il Decreto n. 45 che  regolamenta  l’iscrizione  obbligatoria  alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP (già prevista per i dipendenti pubblici iscritti all’INPDAP) ad alcune figure finora non comprese:

-   i Pensionati ex dipendenti pubblici;

-   i Dipendenti pubblici iscritti a gestioni pensionistiche diverse dall’INPDAP (ad esempio, nell’università i lettori madrelingua sono iscritti all’INPS, i dipendenti di alcuni enti del Parastato, ecc…).

Tale iscrizione prevede un prelievo mensile pari allo 0.35% della retribuzione contributiva per i dipendenti pubblici non iscritti all’INPDAP ed allo 0.15% dell’importo lordo della pensione per chi è in quiescenza, a meno che i soggetti interessati non esprimano una volontà contraria entro sei mesi dall’entrata (10 aprile 2007) in vigore del decreto

Questo contributo serve a finanziare le prestazioni creditizie gestite dall'INPDAP come il “piccolo prestito”, la “cessione del quinto”, mutui ipotecari, borse di studio e vacanze-studio per i figli dei dipendenti e così via.

Riteniamo estremamente discutibile l’allargamento “forzoso” di tali prestazioni creditizie, in particolare per i  pensionati ex dipendenti pubblici, che diventa di fatto un nuovo balzello ai loro danni dopo il “furto” sulle pensioni di reversibilità.

Come per lo scippo del TFR in favore dei Fondi pensione, anche in questo caso la norma dettata dal Ministero prevede la regola del “silenzio-assenso”

Se il pensionato che ogni mese riceve la sua pensione dall'INPDAP non comunica entro il 10 ottobre - per iscritto - che non vuole pagare il suddetto contributo, l'INPDAP lo applicherà d'ufficio, anche se poi quel pensionato di 80 anni non chiederà mai alcun prestito!

Se avete genitori, amici, parenti la cui pensione è pagata dall'INPDAP, chi crede può dire loro di spedire tramite Raccomandata A\R l'allegata Lettera o consegnarla direttamente agli sportelli, con la quale il pensionato comunica la sua contrarietà a questo ulteriore contributo (allo scopo di evitare ogni ambiguità interpretativa, si può consigliare lo stesso anche per le pensioni di reversibilità, inabilità, ecc..).

Un altro affare che verrà gestito da banche e società private, poiché l’INPDAP ha esternalizzato alcuni servizi per le prestazioni creditizie.

Una operazione che costituirà una entrata (dalle tasche dei lavoratori) di quasi un miliardo di euro l’anno, paragonabile alle risorse (che dicono di non trovare) per l’abbattimento dello scalone delle pensioni, di cui tanto si discute ….