Difesa Servizi SpA: le risposte sfuggenti del sottosegretario Cossiga.

Roma -

Il sottosegretario Cossiga risponde in Commissione Difesa al Senato all'interrogazione presentata da alcuni senatori riguardante la società Difesa Servizi S.p.A, in particolare sugli indirizzi strategici, le priorità e le linee operative a cui il Consiglio di Amministrazione "Difesa Servizi SpA" dovrà attenersi.

La risposta del Governo non chiarisce se il meccanismo di governance, così come delineato, possa comportare un'alterazione del profilo dell'Amministrazione della difesa e comprometterne i requisiti di trasparenza, efficienza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.

In allegato, i documenti sui lavori della Commissione.

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Interrogazione Atto n. 3-02082 (in Commissione)

Pubblicato il 13 aprile 2011
Seduta n. 540

PEGORER , SCANU , AMATI , CAFORIO , NEGRI , DEL VECCHIO , GASBARRI , PINOTTI - Al Ministro della Difesa. -

Premesso che:

con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), è stata costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi SpA", avente come socio unico il Ministero della difesa;

fra i compiti di detta società è previsto lo svolgimento dell'attività negoziale volta all'acquisizione di beni mobili, servizi e prestazioni idonei a consentire l'espletamento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa, in settori non direttamente connessi con l'attività operativa delle Forze armate;

"Difesa Servizi SpA" è quindi chiamata a perseguire compiti e funzioni di rilevantissimo interesse per il Paese in quanto strettamente connessi alle esigenze della difesa nazionale;

in data 8 marzo 2011, nel corso della prima assemblea ordinaria della società "Difesa Servizi SpA", con la nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'indicazione dell'amministratore delegato, è stata interamente costituita la struttura di governance della società stessa;

secondo quanto riportato da agenzie di stampa, il Ministro in indirizzo, che ha partecipato all'assemblea in qualità di rappresentante dell'azionista unico Ministero della difesa, ha anche provveduto a indicare le linee guida per il funzionamento della società;

secondo quanto previsto dallo statuto della "Difesa Servizi SpA", e segnatamente dall'articolo 15, la società è amministrata dal consiglio di amministrazione, che è in grado quindi di operare con un consistente margine di discrezionalità e di autonomia e, in particolare, senza alcun controllo da parte del Parlamento,

si chiede di sapere:

quali siano gli indirizzi strategici, le priorità e le linee operative a cui il consiglio di amministrazione "Difesa Servizi SpA" dovrà attenersi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il meccanismo di governance, così come delineato, possa comportare un'alterazione del profilo dell'Amministrazione della difesa e comprometterne i requisiti di trasparenza, efficienza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.

 

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2011

210ª Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente CANTONI informa la Commissione che, a partire dalla seduta odierna, si potranno adottare ulteriori forme di pubblicità relative agli atti delle procedure informative. In particolare, potrà essere pubblicato sul sito internet della Commissione il materiale eventualmente consegnato, durante la seduta, dai soggetti uditi.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazione

Il sottosegretario COSSIGA risponde all’interrogazione n. 3-02082, dei senatori Pegorer ed altri e vertente sulla società Difesa Servizi S.p.A, rilevando innanzitutto che l’articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (nel quale sono state riassettate le corrispondenti disposizioni della legge n. 191 del 2009), ha previsto, al comma 6, che lo statuto della società Difesa Servizi S.p.A, costituita dal comma 1 del medesimo articolo, rechi una serie di disposizioni minime tese a garantire che la citata società agisca sotto un così stretto controllo e direzione del Ministero della difesa da poter essere considerata un ente in house della stessa Amministrazione, secondo i requisiti delineati sia dalla giurisprudenza comunitaria, sia da quella nazionale. Ciò nella considerazione che il Parlamento, su conforme determinazione del Governo e su proposta del Ministero della difesa, ha ritenuto che non costituisse condizione sufficiente il possesso da parte dell’amministrazione di riferimento dell’intero pacchetto azionario.

Nel dettaglio, il citato comma 6 dell’articolo 535 dispone che lo statuto preveda il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; le modalità per l’esercizio del controllo analogo sulla società nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; le modalità per l’esercizio dei poteri d’indirizzo e controllo sulla politica aziendale; l’obbligo dell’esercizio dell’attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. Su queste basi è stato quindi predisposto lo statuto della società che è stato approvato con il decreto dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2011, secondo le procedure previste.

Il rappresentante del Governo osserva quindi che, pur in carenza di una espressa previsione normativa, allo scopo di garantire la massima trasparenza e controllo sulla società, lo statuto, all’articolo 26, ha previsto la presenza di un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima Corte, alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Per quel che attiene agli indirizzi strategici e ai programmi secondo i quali la società dovrà operare nel biennio 2011-2013, è stato poi adottato, lo scorso 19 maggio, il relativo decreto interministeriale, sempre ai sensi del citato articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il predetto atto normativo precisa con maggiore dettaglio quali sono i programmi di gestione economica dei beni e delle attività che la società dovrà perseguire, nonché le relative modalità e limiti d’azione, definiti dall’articolo 4 dello statuto, chiarendo altresì che l’attività della società dovrà conformarsi ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; fissa i principi da seguirsi per la definizione dell’assetto organizzativo della società (che dovrà essere proporzionato al volume delle attività affidate e agli asset gestiti); indica quali debbano essere i contenuti minimi del contratto di servizio da stipularsi tra il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi.

La finalità per cui è stata costituita la società è infatti quella di gestire le risorse create dalla Difesa, traendo da esse preziose fonti di autofinanziamento, altrimenti non disponibili, con le quali sostenere parte delle spese obbligatorie fisse e continuative (esempio affitti, utenze di energia elettrica, telefoniche, tasse smaltimento rifiuti) e per realizzare politiche sociali a vantaggio del personale militare e civile. In virtù di tale meccanismo, la società consente di poter riutilizzare integralmente e in modo tempestivo ed efficace risorse prodotte dallo stesso dicastero al fine di conseguire beni e servizi necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, introducendo, in tal modo, una maggiore flessibilità rispetto alle regole che disciplinano il funzionamento del bilancio dello Stato. Dal quadro normativo sopra delineato e dai contenuti dei discendenti provvedimenti attuativi emerge, quindi, con chiarezza, che non sussistono in alcun modo condizioni tali da poter consentire al Consiglio di amministrazione di avere consistenti margini di discrezionalità e di autonomia.

Conclude rilevando che la società Difesa Servizi S.p.A costituisce un organo e uno strumento operativo attraverso il quale il ministero della Difesa potrà perseguire i propri fini istituzionali nel pieno rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento che devono sempre sottendere 1’azione della pubblica amministrazione.

Replica il senatore PEGORER (PD), rilevando che i dati poc’anzi forniti si limitano esclusivamente a delineare il quadro normativo in cui la società Difesa Servizi si troverà ad operare, laddove l’atto di sindacato ispettivo a sua firma intendeva porre l’accento sugli obiettivi di fondo sottesi all’istituzione dell’organo, già emersi, peraltro, nel dibattito parlamentare relativo all’approvazione della legge n. 191 del 2009.

In particolare, sarebbe a suo avviso utile sapere se siano state già poste in essere delle iniziative volte al reperimento di importanti risorse economiche tramite la società, ovvero si versi, per contro, in una preoccupante fase di stallo.

Nel preannunciare la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo sul tema, si dichiara infine insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.