GIUDICE DEL LAVORO: INCOSTITUZIONALE LA LEGGE BRUNETTA SULLA DECURTAZIONE DELLO STIPENDIO PER I PRIMI DIECI GIORNI DI MALATTIA.

Roma -

Il tribunale del lavoro di Livorno ha sollevato questione di incostituzionalità della norma della cosiddetta legge Brunetta.

A firmare l'ordinanza che rimette la norma alla Consulta è stato il giudice Jacqueline Monica Magi che ha accolto l'eccezione sollevata dai legali di 50 lavoratori della scuola della provincia di Livorno.

Sotto esame è finito l'articolo 71 della legge 133 del 2008: il giudice ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale» della norma con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione.

L'articolo 71 prevede che «per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio.

Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

L'ordinanza è del 5 agosto, resa nota solo oggi, risponde alla denuncia fatta dai lavoratori Ata della provincia di Livorno, alcuni dei quali avevano avuto una riduzione della busta paga dopo periodi di malattia, che hanno fatto ricorso al tribunale, sollevando eccezione di costituzionalità poi accolta.

Sul diritto alla salutè di cui all'articolo 32 la norma «crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese».

Con riferimento all'articolo 36 in sostanza con la decurtazione il guadagno, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa.

'Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto - scrive infine il giudice con riferimento all'articolo 38 - integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro'.