Circolare di Persociv riguardante le visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche.

Roma -

La circolare concerne le modifiche apportate dal d.l. 6.7.2011 convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111 in merito agli istituti in oggetto.

In particolare la visita fiscale è ora obbligatoria solo per l’ assenza per malattia che si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

In tutti gli altri casi viene disposta a seguito di valutazione discrezionale del dirigente.

Le assenze per visite specialistiche possono ora essere giustificate anche da attestazione di struttura sanitaria o medico privati.

 

OGGETTO: Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche.

 

Decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111.

 

Con l’art. 16, comma 9, del d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011, sono state introdotte modifiche all’art. 55 septies (commi da 5 a 5ter) del d.lgs.165/2001 relative a visite fiscali ed assenze per accertamenti diagnostici/specialistici.

 

Se ne riassumono, di seguito, i principali punti di interesse ed i relativi indirizzi applicativi cui codesti enti dovranno attenersi dandone la più ampia diffusione tra il personale dipendente.

 

Visite fiscali
Il testo previgente prevedeva un obbligo generalizzato di disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo l’impedimento dovuto a “esigenze funzionali e organizzative”.

Il testo è stato, ora, superato dalla novella in oggetto che, sostituendo il comma 5 dell’art.55 septies del d.lgs. 165/2001, ha circoscritto l’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l’assenza stessa si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative; in tutti gli altri casi è prevista una valutazione discrezionale circa l’opportunità di disporre la visita fiscale in relazione alla sua finalità ed ai suoi presupposti. La finalità cui è preordinata la visita fiscale è stata esplicitata dalla norma nella prevenzione e nel contrasto all’assenteismo.

Parimenti, i presupposti che rendono opportuna la decisione di avvalersi del controllo fiscale, sono la condotta complessiva del dipendente – individuata in base ad elementi oggettivi – e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.

In sostanza, la valutazione discrezionale circa la necessità di disporre la visita fiscale è il frutto di una comparazione di interessi tra l’onere finanziario che essa comporta e la finalità del contrasto all’assenteismo cui essa è predisposta e per la quale sussiste, tra l’altro, una esplicita responsabilità dirigenziale (art. 55sexies d. lgs. 165/2001).

 

Regime della reperibilità
In merito al regime della reperibilità alla visita fiscale, il nuovo comma 5 bis dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 conferma che le fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali e durante le quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio sono stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e l’Innovazione; attualmente sono in vigore quelle determinate con D.M. n.206 del 18.12.2009, reperibile sul sito www.normattiva.it., fissate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 .

Sono rimaste immutate le cause di esenzione dal suddetto regime di reperibilità come già indicate nella circolare della scrivente n. 36735 del 26 maggio 2011.

Lo stesso comma 5 bis richiama, tra l’altro, quanto già contenuto nell’art. 21, comma 14, del CCNL 16 maggio 1995, in merito all’obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, a causa di:
1. visite mediche;
2. prestazioni specialistiche;
3. accertamenti diagnostici;
4. altri “giustificati motivi”.

 

In tutti questi casi il dirigente responsabile può richiedere la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio e il dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire.

La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell’attestazione del medico o della struttura, anche privati, che ha effettuato la prestazione. Nei casi di assenza per “giustificati motivi”- documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purchè quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il dipendente è tenuto a produrre - , il dirigente dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.

E’ confermata, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, l’applicazione dell’articolo 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

 

Assenze per visite specialistiche
Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 introduce la fattispecie dell’assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia previsto nel comma 1 del citato art. 55 septies. Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, si riassumono i presupposti caratterizzanti la nuova fattispecie:

- non è più richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;

- non è più obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati;

- non è richiesta alcuna certificazione telematica trattandosi non di certificato di malattia, ma di attestazione relativa all’effettuazione di una prestazione sanitaria; si aggiunge inoltre, che, ad oggi, le prestazioni libero-professionali sono esentate dal suddetto obbligo;

- permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l’orario di lavoro;

- le prestazioni rientranti nella fattispecie di legge possono essere visite, terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strutture o personale sanitario specialistico, esami diagnostici; non vi rientrano le cure termali le quali godono di un regime specifico riconducibile a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio;

- resta fermo il regime ordinario della malattia relativamente alle modalità di imputazione dell’assenza ed agli effetti sul trattamento economico (indennità di amministrazione, computabilità nel periodo di comporto); l’assenza per visite/prestazioni specialistiche non viene, invece, conteggiata tra gli eventi di malattia che danno luogo a presentazione obbligatoria di certificazione della struttura pubblica (o con essa convenzionata).