L'idea dei governi Prodi/Berlusconi.

Nola -

E’ idea da molti anni dei governi Prodi/Berlusconi che i beni pubblici vadano venduti per renderli produttivi e garantire la concorrenza che risiederebbe nell’aprirsi al nuovo “totem” indiscusso: “il mercato”.
Se non che... sebbene si siano vendute


-le poste italiane
-le autostrade italiane
-le ferrovie italiane
-la alitalia
-i debiti delle amministrazioni locali (con la finanza creativa)
-i beni del demanio
-i servizi di gestione della distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, dei telefoni, delle assicurazioni, della previdenza, etc etc,

 


qualcuno ha notato miglioramenti nei conti dello Stato?


Il debito pubblico italiano era rimasto stazionario fino al 2005, mentre è esploso a partire dal 2007 arrivando nel 2008 a 1600 miliardi di euro, e aumentando nel 2009 verso i 1800 miliardi di euro.
Si è passati in maniera evidente dal monopolio pubblico ai cartelli dei privati: i cosidetti “furbetti del quartierino”, i soli noti, gli “amici di Papi”.
Ora tocca al Ministero della Difesa.


Disegno di Legge 1373
 

Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa»

presentato dal Ministro della difesa (LA RUSSA) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
 

Art. 1.
(Tutela dei segni distintivi delle Forze armate)
1. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
2. Il Ministero della difesa può, anche avvalendosi della società di cui all’articolo 2, consentire l’uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate.
3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza, al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
6. Con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1, nonché le modalità attuative della presente legge.
Art. 2. (Difesa Servizi Spa)
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall’articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell’articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, nonché dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata: «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma.
2. Il capitale sociale della società di cui al comma 1 è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa che esercita i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
3. La società di cui al comma 1, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal medesimo Ministero, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell’amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
4. La società di cui al comma 1, nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 1. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell’organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:
a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l’esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l’obbligo dell’esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
7. Gli utili netti della società di cui al comma 1 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
10. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
11. All’onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2009, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.