TASSA SULLA MALATTIA: IL GIUDICE RINVIA BRUNETTA ALLA CONSULTA. Schema di domanda per l'interruzione della prescrizione quinquennale dei termini da rinviare all'Amministrazione.

Roma -

Come già abbiamo avuto modo di parlarne nella nostra informativa del 15 settembre, il giudice del lavoro di Livorno ha sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 71 della legge 133/2008, che prevede che ai dipendenti pubblici venga decurtata una parte di stipendio in caso di assenza per malattia. Si tratta della odiosa tassa sulla malattia che abbiamo  contestato e contrastato in ogni modo sin dalla sua prima apparizione. 

La sentenza di Livorno è una sentenza esemplare nel suo genere che mostra come la condizione di attacco che vivono i dipendenti pubblici metta in discussione i principi stessi della nostra Costituzione. Preferiamo non commentare il testo ma lasciare la parola direttamente al giudice: il corsivo virgolettato infatti non riporta stralci di qualche nostro comunicato ma fedelmente il testo della sentenza! 

 

  • Con riferimento all’art. 3 della Costituzione- che tutela la persona e la sua dignità e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini:” l’art. 71 del decreto…determina un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato…..L’appartenere i lavoratori al settore pubblico o privato non giustifica la disparità di trattamento in quanto entrambi i rapporti di lavoro sono caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione ed in quanto la malattia è un evento rispetto al quale non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro”.
  • Con riferimento all’art. 36-  che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa: “…il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono oggi i lavoratori  del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un lusso che il lavoratore non potrà più permettersi…”.
  • Con riferimento all’art. 32 che garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività: “…la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea difatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia…”.

 

·         Con riferimento all’art. 38 che prevede che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia: “privare, durante la malattia, un lavoratore, di parte dello stipendio, della retribuzione globale di fatto, integri esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro”.

Le motivazioni del giudice vanno quindi ben al di là della sola disparità di trattamento tra lavoratori pubblici/privati, tanto da  arrivare ad esprimere un giudizio negativo sul livello delle retribuzioni dei lavoratori del pubblico impiego. Una sentenza importante che delinea con chiarezza il quadro di cancellazione dei diritti che la USB denuncia da anni quotidianamente. La decisione spetta ora alla Consulta che dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale.

 

In attesa della sua pronuncia, che non avrà presumibilmente tempi brevi , il nostro studio legale ha predisposto lo schema di domanda che si deve inviare alla propria Amministrazione per interrompere la prescrizione quinquennale dei termini.

La domanda deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o inviata via mail tramite la PEC, oppure consegnata alla segreteria della propria Amministrazione.

In allegato, lo schema della domanda.