Circolare Persociv sull'Attribuzione del Buono Pasto.

Roma -

OGGETTO: attribuzione del buono pasto al personale civile. Continuano a pervenire a questa DG numerosi quesiti concernenti le modalità di attribuzione dei buoni pasto, alcuni dei quali di carattere generale, altri riguardanti il personale turnista. In particolare, con riguardo al personale turnista si chiede di conoscere se lo stesso possa effettuare la pausa per il recupero psicofisico, le modalità di svolgimento della stessa, nonché la possibilità di fruire della mensa o del buono pasto. Si ritiene pertanto, per opportuna conoscenza e norma, riportare di seguito alcune precisazioni riguardanti la normativa sulla materia, onde assicurare agli Enti interessati le necessarie indicazioni da seguire nel rispetto della stessa, sia in ordine al personale turnista, sia in ordine a tematiche generali.

1. PAUSA Per quanto riguarda la possibilità di effettuare la pausa e la sua durata, si rammenta che ai sensi dell'art. 19 CCNL 16 maggio 1995, la durata dell'interruzione dell'attività lavorativa di cui deve beneficiare il lavoratore, in caso di orario giornaliero superiore alle sei ore, è di almeno trenta minuti. Più nel dettaglio, I'art. 7, comma 1, dell' Accordo sulle tipologie di orario di lavoro del 12 gennaio 1996 precisa: 'Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purchè non turnista. imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.". Tale concetto è stato ribadito con D.Lgs. n. 66/2003, art. 8, comma 1, con rinvio alla contrattazione collettiva per quanto concerne modalità e durata della pausa. Giova a tale proposito rammentare che nei casi di difetto di disciplina contrattuale, auali quelli relativi al ~ersonale turnista, I'art. 8, comma 2, citato D.lgs. n. 66, stabilisce che al lavoratore "deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo".

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BUONO PASTO Per quanto riguarda la concessione del buono pasto, si precisa che l'Accordo 30.04.1996 per la concessione dei buoni pasto al personale civile del Comparto Ministeri, all'articolo 4, comma 1, stabilisce che hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo aratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. Le clausole contrattuali subordinano pertanto, anche nelle turnazioni, la concessione del buono pasto alla impossibilità di somministrare direttamente i pasti. Pertanto il dirigente e10 titolare dellrEnte, sotto la sua diretta responsabilità, solo dopo aver esperito senza successo tutte le soluzioni organizzative possibili per l'utilizzazione del servizio mensa o suo sostitutivo, può procedere alla concessione del buono pasto.

3. PRESENZA DI MENSA O SERVIZIO SOSTITUTIVO I l caso assume particolare rilievo qualora presso l'Ente munito di mensa o suo sostitutivo si effettuano servizi articolati su turnazioni di almeno otto ore. Per quanto esposto nei precedenti paragrafi, anche il personale turnista dovrà usufruire della mensa anticipando o posticipando la consumazione del pasto immediatamente prima o immediatamente dopo lo svolgimento del turno. Se le caratteristiche dell'attività o la contemporanea presenza di più turnisti consentono l'allontanamento degli stessi senza negative ripercussioni sul servizio, il pasto potrà essere consumato durante la pausa non inferiore a dieci minuti prevista dall'art. 8, comma 2, D. Lgs 6612003, con conseguente prolungamento, di durata pari alla pausa, dell'orario di servizio. A tal fine è possibile diversificare l'organizzazione degli orari in modo da consentire ai dipendenti la fruizione del servizio mensa in prossimità del turno (immediatamente prima o immediatamente dopo), ovvero, durante lo svolgimento dello stesso, anche diversificando le modalità del servizio mensa con la preparazione di cibi da asporto.

4. ASSENZA DI MENSA O SERVIZIO SOSTITUTIVO Una volta richiamate le norme contrattuali disciplinanti la materia in esame, si può concludere che solo nel caso in cui nellrEnte, nel comprensorio, in un Ente viciniore in cui si effettua la prestazione lavorativa, non esiste un servizio mensa o suo sostitutivo, anche con la preparazione di cibi da asporto, ovvero, la mensa è inagibile per lavori di ristrutturazione, ai lavoratori interessati - compresi i turnisti - potrà essere concesso un buono pasto per turno. A tal fine I'esigenza dovrà essere quantificata e comunicata alla scrivente che avrà cura di soddisfarla in sede di assegnazione fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio, fornendo nel contempo ogni utile indicazione per le procedure da seguire in regime di convenzione.

5. CONTRATTAZIONE LOCALE Corre l'obbligo di precisare che il confronto in sede locale tra l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali potrà avvenire esclusivamente in materia di orario di lavoro con riguardo alle modalità di fruizione della pausa, nonché - nelle turnazioni - la sua collocazione nell'arco temporale del turno. La concessione di buoni pasto richiede l'attivazione di una specifica procedura che comporta l'imputazione della relativa spesa a carico dello Stato. Consegue da ciò che non può essere la contrattazione locale competente a decidere sul diritto alla attribuzione del buono pasto in alternativa alla fruizione della mensa o di servizio sostitutivo, con consequenziale aggravi0 di spesa a carico dell'erario.

6. IMPOSSIBILITA' DI FRUIRE DEL SERVIZIO MENSA Relativamente alla concessione dei buoni pasto a favore dei dipendenti, si fa presente che l'Accordo 30.4.1996 all'art. 4 non contempla alcuna eccezione basata su motivi di salute, bensì subordina detta concessione alla impossibilità per il dipendente di poter fruire a titolo gratuito della mensa o di altro servizio sostitutivo. Nella considerazione che la tutela della salute è un diritto essenziale e irrinunciabile, costituzionalmente garantito, si ritiene che in presenza di certificato medico rilasciato da un medico legale della AsI che accerti I'esigenza di un regime alimentare particolare, l'Ente di servizio del dipendente possa vagliare l'opportunità di predisporre un menu ad hoc, compati bile con la prescrizione medica, ovvero concedere al dipendente interessato la possibilità di fruire, in sintonia all'orario di servizio dellrEnte, di un orario differenziato che gli consenta di consumare il pasto presso il proprio domicilio. Qualora le soluzioni sopra proposte non consentano di risolvere la problematica in oggetto, l'Ente potrà procedere alla concessione del buono pasto. circolare attribuzione buoni pasto civili

7. BUONO PASTO PER SINGOLA GIORNATA LAVORATIVA L'ARAN, con parere del 12.1.2006 consultabile sul sito www.aranaaenzia.it - sezione quesiti, ha precisato che il buono pasto viene attribuito per la sinaola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, ovvero quando lo stesso immediatamente dopo I'orario di lavoro ordinario, effettui almeno tre ore di lavoro straordinario. Conseguentemente, qualora il dipendente protragga l'attività lavorativa nelle ore serali, non è possibile raddoppiare il beneficio nell'ambito della stessa giornata. Allo stesso modo non è possibile attribuire il buono pasto qualora il dipendente dopo I'orario di lavoro ordinario effettua lavoro straordinario per una durata inferiore alle tre ore. Per quanto riguarda i turni superiori alle 8 ore che si svolgano in un'unica giornata, o che ricadano su due giornate, devono intendersi, comunque, svolti in un'unica giornata lavorativa e pertanto, possono dar luogo al riconoscimento di un solo buono pasto. Infatti, per giornata lavorativa deve intendersi l'arco temporale di ventiquattro ore consecutive all'interno del quale si svolge l'attività di lavoro, a prescindere dalle due giornate calendariali entro le quali il predetto arco temporale può essere eventualmente compreso.

Tanto si rappresenta per la scrupolosa osservanza e per la successiva diramazione agli Enti dipendenti interessati alla problernatica. La presente, pubblicata sul sito www.~ersociv.difesa.it, area documentazione, deve essere portata a conoscenza del personale interessato. La stessa sostituisce la precedente circolare n. C/3- 36844 del 29.5.2003. La normativa contrattuale citata è reperibile presso il sito www.aranagenzia.it