Circolare di Persociv riguardante l'pplicazione dell'art.6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

Roma -

L'art.6 del decreto legge in oggetto ha disposto dal 6/12/20 Il, data della entrata in vigore dello stesso decreto, l'abrogazione degli istituti relativi all'accertamento:

  • della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
  • dell'equo indennizzo;
  • del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio;
  • della pensione privilegiata.

Detta disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al compmto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Pertanto, se nulla è modificato per il personale militare, diverso è il nuovo regime giuridico per il personale civile, nei confronti del quale viene comunque applicata la tutela Inail per gli infortuni e le malattie di natura professionale, con la stessa disciplina prevista nel settore privato e conseguente armonizzazione alla medesima.

La normativa previgente continua, peraltro, ad esplicare i suoi effetti per:

  • i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame;
  • i procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
  • i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

In particolare:

Istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Ai sensi del co.1 dell'art.2 del D.P.R. 461/01, l'istanza di riconoscimento deve essere presentata dal dipendente (o dall'avente diritto in caso di morte) entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità della lesione o dell'aggravamento.

Conseguentemente, vanno accettate tutte le istanze di riconoscimento, presentate nel rispetto del succitato termine semestrale, relative ai casi in cui l'evento dannoso o la data di conoscibilità rientri entro il termine di entrata in vigore del decreto.

CosÌ, l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 5/6/2012 nel caso in cui l'evento dannoso o la data di conoscibilità sia il 5/12/2011. Ne deriva che, a far data dal 6/6/2012, gli Enti di servizio non dovranno più accettare istanze di riconoscimento della causa di servizio.

Istanze di concessione dell'equo indennizzo.
Nel rispetto della tempistica disposta dall'art.2 del D.P.R. 461/01, l'istanza di equo indennizzo può essere contestuale a quella di dipendenza o successiva.

Pertanto, al dipendente resta la facoltà di presentare la richiesta di equo indennizzo purché entro e non oltre 6 mesi dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Istanze di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento.
Ai sensi dell' art. 14 del D.P.R. 461/01, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento concessivo dell 'equo indennizzo, il dipendente in caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichi ca o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può, per una sola volta, chiedere la revisione del beneficio già concesso.

Pertanto, le istanze di revisione dell'equo indennizzo, purché presentate nel succitato termine, vanno prese in considerazione anche successivamente all'entrata in vigore dell'art.6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011.

Istanze di solo aggravamento.

La semplice istanza di aggravamento, non finalizzata alla revisione dell'equo indennizzo ma rivolta ad ottenere altri benefici (p.es. esenzioni ticket, cure termali), va comunque istruita ed avviata alla competente Commissione Medica per il relativo giudizio purché adeguatamente motivata.