17 MARZO FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA A PAGAMENTO. USB Difesa diffida l'Amministrazione.

Roma -

La Direzione del Personale Civile emana una circolare che recepisce la restrizione illustrata nella relazione tecnica al DDl di conversione dal Dipartimento della  Funzione Pubblica che obbliga i lavoratori ad un giorno di ferie obbligate il 17 marzo.  

La USB Difesa scrive a Gabinetto Difesa e a Persociv sottoponendo all'attenzione alcune considerazione di carattere che tendono ad evidenziare le palesi inesattezze nei riferimenti normativi e nella loro interpretazione.  

Invitiamo l’Amministrazione Difesa ad una maggiore attenzione ed approfondimento e, ove non dovesse giungere un positiva soluzione, ci riserviamo di intraprendere le vie legali per risolvere il contenzioso.

 

Al Ministero della Difesa Gabinetto Difesa

Al Direttore Generale dott. Preti Enrica

Direzione Generale per il Personale Civile    

 

OGGETTO: Decreto legge n. 5 del 22/02/2011, festa nazionale 17 marzo.    

 

Con la presente, in riferimento alla relazione tecnica al DDl di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5, si intende rappresentare e sottoporre all’attenzione alcune considerazioni di carattere che tendono ad evidenziare le palesi inesattezze nei riferimenti normativi e nella loro interpretazione.

La citata relazione tecnica testualmente stabilisce che “nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l’obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo”.

A nostro parere, una più attenta lettura del D.L. e una corretta interpretazione dei riferimenti normativi citati nello stesso, portano ad una diversa conclusione.   Infatti il D.L. n.5, all’art.1, comma 1, recita:

   “Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260”,

e al comma successivo:    

  “Al fine  di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011”.  

La legge 260/49 (nelle premesse della relazione tecnica erroneamente trasformata in 269/49) all’art. 2 si elencano le festività nazionali e all’art. 5 si enuncia:  

   1. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unita nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane.

  2. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

  3. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Successivamente, la legge 5 marzo 1977, n. 54, articolo 1, ha stabilito che cessavano di essere considerati giorni festivi agli effetti civili:

- Epifania (successivamente reintrodotta con legge 121/85);

- S. Giuseppe;

- Ascensione;

- Corpus Domini;

- SS. Apostoli Pietro e Paolo

e ha spostato le festività del 2 giugno e del 4 novembre rispettivamente alla prima domenica di giugno e alla prima di novembre.  

In seguito, la festività del 2 giugno è stata ripristinata con legge n. 336 del 20 novembre 2000 (senza nessuna modifica in merito a quanto previsto dalla legge 937/77) mentre nulla è intervenuto rispetto a quanto previsto per il 4 novembre.

La legge 937/77 ha poi fissato due giornate di congedo ordinario (non 4 come scritto nella relazione tecnica) più 4 riposi (le cui modalità di fruizione sono diverse dalle ferie) senza specificare nulla circa le giornate di festività sostituite, le quali a rigor di logica, possono essere ricondotte alle quattro festività soppresse precedentemente indicate, e, quindi, non al 4 novembre (festività non soppressa ma spostata alla prima domenica del mese) come erroneamente citato nella relazione tecnica ad evidente travisamento della norma.

Le normative contrattuali che regolano la materia - Comparto Ministeri CCNL 16 maggio 1995 art. 16 - nel recepire i 4 giorni di riposo fanno riferimento solo e unicamente alla citata legge 937/1977 e non alla legge 260/49.   Di conseguenza, a parere di chi scrive, la sostanziale differenza con gli anni precedenti produrrà il seguente risultato:

- i dipendenti che svolgeranno una prestazione lavorativa la prima domenica di novembre, non avranno diritto al trattamento aggiuntivo previsto dall’art. 5 della legge 260/49;

- coloro che lavoreranno nella giornata del 17 marzo ne avranno pieno diritto.

Riteniamo quindi, in base al combinato normativo esposto, nulla intervenga rispetto alla normale fruizione dei giorni della legge 937/77.

Pertanto, vista la circolare della Direzione del Personale Civile che recepisce la restrizione illustrata nella relazione tecnica al DDl di conversione dal Dipartimento della  Funzione Pubblica, invitiamo l’Amministrazione Difesa ad una maggiore attenzione ed approfondimento e, ove questo non dovesse sortire un positiva soluzione, ci riserviamo di intraprendere le vie legali per risolvere il contenzioso.