ACCORDO FUA 2010: ABBRACCIO MORTALE. La Circolare di Persociv riguardante la sottoscrizione definitiva del C.C.N.Integrativo per la distribuzione del FUA 2010 e i criteri FUS 2010.
La RdB-P.I. Difesa sottoscrive l'accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione 2010 relativamente agli art.1-2-3 e 4 che permette l’accantonamento delle risorse e l’attribuzione dei contingenti per gli sviluppi economici del personale per l’anno 2010.
L’obbiettivo di stabilizzare una parte di salario accessorio con la realizzazione di percorsi di progressione economica per la maggior parte dei dipendenti, coerentemente con l’impegno assunto, è l’unica ragione di assenso a quest’accordo che, al contrario, introduce modifiche penalizzanti, incidendo significatamene con una riduzione del salario accessorio per dipendente e restringendo gli ambiti della contrattazione locale.
La modifica dell’accordo FUA 2010, subordinata dai rilievi posti dalla Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze-Rag.Gen., obbliga le parti a modifiche “blindate”.
Un esplicito azzeramento del ruolo delle Organizzazioni Sindacali e del diritto alla contrattazione.
I cambiamenti non sono di poco conto poiché riguardano nuovi criteri “cornice” inderogabili dalla contrattazione locale e una ripartizione delle risorse che abbattono fino al 30% l’attuale importo medio pro capite destinata al lavoratore.
Questo in estrema sintesi ma, per comprendere meglio, l’accordo prevede all’art.12-bis che il FUS di singolo Ente deve essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, compensando prioritariamente e prevalentemente le seguenti attività:
- per le eventuali, maggiori o nuove esigenze per l’anno 2010 di turnazioni connesse a fattispecie diverse dalla guardiania, rispetto alle assegnazioni operate ai sensi dell’art.10, comma 2;
- per le eventuali, maggiori o nuove esigenze di reperibilità connesse a fattispecie diverse dalla guardiania, rispetto alle assegnazioni operate ai sensi dell’art. 10, comma 2;
- per le eventuali, maggiori o nuove esigenze per l’anno 2010 di bonifica campi minati;
- per i compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all’art. 30 del citato CCNL siano esaurite;
- in via sperimentale, ai sensi dell’art. 32, CCNL 16,2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, per incentivare la produttività individuale nell’ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività di lavoro o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, ovvero, nella compiuta definizione delle innovazioni e ristrutturazioni in corso di realizzazione.
Le risorse del Fondo Unico di Sede, come all’art.12-ter, sono ripartite per finanziare i seguenti istituti:
- fino al limite del 20% per fronteggiare le eventuali maggiori o nuove esigenze per l’anno 2010 di turnazioni connesse a fattispecie diverse dalla guardiania;
- fino al limite del 20% per fronteggiare le eventuali maggiori o nuove esigenze di reperibilità connesse a fattispecie diverse dalla guardiania;
- fino al limite del 5% per fronteggiare le eventuali maggiori o nuove esigenze di lavoro straordinario;
- fino al limite del 5% per fronteggiare le eventuali maggiori o nuove esigenze di bonifica campi minati;
- in via sperimentale, in misura non inferiore al 60% per incentivare la produttività individuale.
Il finanziamento delle turnazioni e della reperibilità non può eccedere il 30% delle risorse del Fondo Unico di Sede.
E’ introdotto un sistema di misurazione della prestazione “camuffato”, contenuto nell’art.13 punto 3 dell’accordo, che assegna al dirigente la competenza di un giudizio incondizionato sul dipendente e un “premio di maggiorazione” fino al 10% dell’importo pro capite.
Il tutto riferito a prestazioni già rese in totale assenza di obiettivi e di programmi d’incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi che si sarebbero dovuti comunque definire preventivamente in sede periferica, risultando retroattivi.
In ultimo, ma non di minor importanza, troviamo parzialmente accolta la nostra richiesta di sanare la variazione tra i nuovi criteri per l’attribuzione dell’indennità di mobilità (allegato 11 punto 15 nuovo accordo FUA 2010 che posticipa dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010 la sua applicazione) e quella già corrisposta con la precedente disposizione che rivela come le parti siano poco attente e competenti della complessità dei piani di reimpiego del personale già definiti, risultando ancora moralmente ed economicamente lesiva delle legittime attese dei lavoratori interessati.
Prendiamo atto del rifiuto dell’Amministrazione al confronto su un accordo che è discriminatorio e della condivisione dei suoi interlocutori privilegiati con i quali si assume le responsabilità della distribuzione di un salario accessorio che continua ad accrescere le disparità di trattamento economico e le aree di privilegio all'interno dell'Amministrazione Difesa.