Circolare n.5/2010 della Funzione Pubblica in materia di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici.
In attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti.
Aumentano le sanzioni per i dipendenti pubblici e per i medici in caso di falsificazione delle dichiarazioni di responsabilità.
In allegato, la circolare di Funzione Pubblica inviata alla registrazione della Corte dei Conti.
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs.165/01
Alla Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo 80/A
00192 ROMA
Alla Federazione italiana medici pediatri
Via Miglietta 5
73100 LECCE
OGGETTO: - art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto
dal d.lgs. n. 150 del 2009) - assenze dal servizio dei pubblici
dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici.
1. Premessa.
Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di
attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15,
sono state introdotte delle misure finalizzate a contrastare il
fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed
incrementare, anche per tal via, la produttività del settore
pubblico. Tra queste misure, sul presupposto della rilevanza della
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, sono state
disciplinate anche delle fattispecie speciali di responsabilità
disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta il
medico.
Dopo l'entrata in vigore della riforma, sono pervenute al
Dipartimento della funzione pubblica alcune segnalazioni e richieste
di chiarimento circa la portata applicativa dell'art. 55 quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art.
69 del d.lgs. n. 150 del 2009, soprattutto nella parte in cui viene
disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito
commesso in occasione del rilascio di certificati per la
giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.
Considerata la novità e la rilevanza della questione, si ritiene
opportuno fornire alcune indicazioni per l'applicazione delle
disposizioni.
SP
2. Il contesto di riferimento.
L'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (False attestazioni o
certificazioni) in generale prevede che:
"1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la
propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato
con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non
direttamente constatati né oggettivamente documentati.".
Il comma 1 introduce una fattispecie incriminatrice speciale, un
reato proprio del pubblico dipendente, precisamente un delitto
avente come soggetto attivo il pubblico dipendente. La condotta
rilevante consiste alternativamente:
a) nell'attestare falsamente la presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o mediante
altre modalità fraudolente;
b) nel giustificare l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia.
La pena è costituita dalla reclusione da uno a cinque anni e dalla
multa da euro 400 ad euro 1.600, ovvero dalla previsione della pena
detentiva cumulativamente a quella pecuniaria.
Il fatto descritto nella norma corrisponde anche alla fattispecie di
illecito disciplinare regolata nell'art. 55 quater del d.lgs. n. 165
del 2001, anch'esso introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 165 del
2001. Il comma 1 del citato art. 55 quater prevede per queste
ipotesi la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Si rammenta in questa sede quanto già evidenziato nella Circolare n.
7 del 2009 in ordine alle previsioni dell'art. 55 septies del citato
decreto, relativo ai controlli sulle assenze. Il comma 6 di questo
articolo stabilisce che il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni relative alle
assenze per malattia, al fine di "prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche". Per il caso di inadempimento colposo rispetto a
questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel
rispetto del contraddittorio e sentito il Comitato dei garanti, di
comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella
decurtazione della retribuzione di risultato sino all'80% (art. 21
del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 150 del
2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni disciplinari
previste per il mancato esercizio o la decadenza dall'azione
disciplinare per omissioni del dirigente di cui all'art. 55 sexies
comma 3 del citato decreto. Le sanzioni previste sono la sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre
mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento
e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un
importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della
durata della sospensione. Secondo la norma, nei confronti dei
soggetti non aventi qualifica dirigenziale può essere irrogata la
predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo.
L'art. 55 quinquies comma 1 in esame al secondo periodo prevede poi
che nell'ipotesi del concorso nel reato de quo, la medesima pena di
applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del
delitto. Pertanto, la responsabilità penale è prevista non solo per
il soggetto attivo specificamente destinatario della norma (il
pubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale,
a tutti coloro che concorrono nella commissione del reato.
Il comma 2 dello stesso articolo disciplina la responsabilità
amministrativa e civile del pubblico dipendente che commette i fatti
regolati nel comma precedente. In base alla norma, questi è
obbligato a tener indenne l'amministrazione dal danno derivante
dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali
sia accertata la mancata prestazione ed a risarcire anche il danno
non patrimoniale, come quello all'immagine subito
dall'amministrazione stessa.
3. Le fattispecie di illecito che hanno come soggetto attivo il
medico.
L'art. 55 quinquies in esame introduce delle fattispecie di illecito
che hanno come soggetto attivo il medico:
a) la fattispecie penale contemplata dal secondo periodo del comma
1, che disciplina un'ipotesi di concorso nel reato proprio del
pubblico dipendente;
b) le fattispecie disciplinari previste nel comma 3, di cui una
collegata alla commissione del delitto di cui al comma 1 e l'altra
regolata in maniera autonoma.
3.1. La fattispecie penale prevista nel secondo periodo del comma 1
dell'art. 55 quinquies.
Come detto nel paragrafo precedente, il secondo periodo del comma 1
prevede che nell'ipotesi del concorso nel reato disciplinato nel
primo periodo, la medesima pena di applica al medico e a chiunque
altro concorre nella commissione del delitto. Pertanto, la
responsabilità penale è prevista non solo per il soggetto attivo
specificamente destinatario della norma (il pubblico dipendente), ma
si estende anche al medico e, in generale, a tutti coloro che
concorrono nella commissione del reato.
La figura del medico viene specificamente in rilievo nella
valutazione delle fattispecie indicate nella lettera b) del
precedente paragrafo 2. In base alla nuova norma, il medico è
penalmente responsabile se concorre nel reato del dipendente
pubblico di giustificare "l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia". Naturalmente, rimane salva - ove ne dovessero ricorrere
le condizioni - anche l'ipotesi del concorso nella fattispecie
criminosa del pubblico dipendente disciplinata nella prima parte
della norma, consistente nell'attestare "falsamente la propria
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.".
Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, si rammenta che
secondo la giurisprudenza della Cassazione penale, "ai fini della
configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato
(art. 110 c.p.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo
quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione
dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo
agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di
agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze
di riuscita o difficoltà.". (Cass., Sez. V, sent. n. 21082 del
5-5-2004). In relazione all'elemento soggettivo del reato, la
Suprema Corte afferma che "per integrare la responsabilità a titolo
di concorso di persone nel reato (…) è sufficiente la certezza che
un determinato evento delittuoso sarà posto in essere dai
concorrenti, senza che occorra una piena conoscenza dei particolari
esecutivi." (Cass., Sez. I, sent. n. 4503 del 16-4-1998).
Si precisa che soggetto attivo del reato è il medico pubblico
dipendente o professionista convenzionato con il S.S.N. o libero
professionista.
3.2. Le fattispecie di illecito disciplinare di cui al comma 3
dell'art. 55 quinquies.
Il comma 3 disciplina delle ipotesi di responsabilità disciplinare
del medico:
"3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la
sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato
con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non
direttamente constatati né oggettivamente documentati.".
Gli illeciti sanzionati sono riconducibili a due situazioni:
a) il fatto corrisponde al concorso nel reato del pubblico
dipendente descritto nel comma 1 ("attesta falsamente la propria
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia");
b) il fatto si verifica quando "il medico, in relazione all'assenza
dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non
direttamente constatati né oggettivamente documentati.".
In entrambi i casi, soggetti attivi della condotta sono i medici
pubblici dipendenti o professionisti convenzionati con il S.S.N. o
liberi professionisti.
Per entrambe le situazioni sono previste le medesime sanzioni, che
consistono nella radiazione dall'albo, nel licenziamento per giusta
causa o nella decadenza dalla convenzione. La loro applicazione è
naturalmente differenziata a seconda del soggetto attivo della
condotta: la radiazione dall'albo può riguardare tutti i medici
iscritti, a prescindere dalla circostanza che essi abbiano un
rapporto di lavoro pubblico o convenzionato o siano liberi
professionisti, la decadenza dalla convenzione può essere applicata
solo nei confronti dei medici convenzionati, mentre la sanzione del
licenziamento per giusta causa può essere irrogata nei confronti dei
medici pubblici dipendenti.
Circa le ipotesi di cui alla lettera a), le sanzioni descritte sono
previste per il caso di passaggio in giudicato della sentenza di
condanna o di applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 ss.
c.p.p., per il delitto di cui al comma 1 e sono applicabili a
seguito dello svolgimento del relativo procedimento disciplinare
secondo le regole ordinarie. Per quanto riguarda i procedimenti che
si svolgono davanti alla pubblica amministrazione, secondo l'art.
653 del c.p., comma 1 bis, "la sentenza penale irrevocabile di
condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.", disposizione
richiamata dal comma 4 dell'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001,
introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009. Si rammenta anche in questa
sede la previsione di cui al comma 3 del citato art. 55 sexies circa
la responsabilità del dirigente pubblico derivante dal mancato
esercizio dell'azione disciplinare.
Per quanto riguarda specificamente l'ultimo periodo del comma 3
(ipotesi sub b), la finalità della previsione, che può verificarsi
anche in assenza di reato, è di evitare che siano rilasciati
certificati o attestati di malattia senza aver valutato le
condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano
formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica
clinica. Quindi, l'applicazione della disposizione deve tener conto
delle regole proprie della pratica medica, che consentono di
formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di
dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita.
Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza
che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In
sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con
l'applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso
rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti
da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per gli aspetti
penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli
artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti.
Naturalmente, per quanto concerne la disciplina sostanziale relativa
ad infrazioni e sanzioni, in virtù del principio generale di
legalità, le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le
correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti
che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge in
quanto più sfavorevoli all'incolpato. Quindi, anche nell'ipotesi in
cui l'amministrazione abbia notizia dopo l'entrata in vigore del
decreto legislativo (15 novembre 2009) di fatti commessi prima di
tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far
riferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente in
quanto più favorevole.
Si rammenta infine che con la Circolare n. 1/2010 DFP/DDI sono già
state illustrate le novità introdotte dalla riforma sulla
trasmissione dei certificati per via telematica e sulle fattispecie
di illecito disciplinare previste nel comma 4 dell'art. 55 septies
del d.lgs. n. 165 del 2001.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta