Circolare Persociv riguardante il rapporto di lavoro a tempo parziale e comunicazioni obbligatorie. Legge 4 novembre 2010, n.183 - artt. 5 e 16.

Roma -

La legge 4 novembre 2010, n. 183 pubblicata sulla G.U. n. 261 del 9.11.2010 (Suppl.Ordinario n. 243) in vigore dal 24.11.2010 ha introdotto, tra l’altro, alcune novità riguardanti le comunicazioni obbligatorie e il rapporto di lavoro a tempo parziale.


1. Comunicazioni obbligatorie
L’art. 5, comma 1, della citata legge 183/2010 prevede la modifica dei termini entro i quali effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 bis, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, oggetto della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica - UPPA – n.1/08 che, già diramata dalla scrivente con Circolare n.8225 del 4.2.2008, ad ogni buon conto si allega in copia.


Si fa presente che dette comunicazioni, che per le Pubbliche Amministrazioni riguardano le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa nonché le cessazioni dal servizio, devono essere effettuate dal Responsabile dell’ente entro il ventesimo giorno del mese successivo.

2. Rapporto di lavoro a tempo parziale
La materia, già regolata dall’art. 1, commi da 56 a 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata sostanzialmente modificata dall’art. 73 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008, subordinando la trasformazione del rapporto di lavoro alla valutazione discrezionale dell’amministrazione in presenza di un “pregiudizio” all’attività istituzionale.


L’art.16 della legge in argomento dispone che in sede di prima applicazione delle disposizioni del succitato art.73, “…le amministrazioni, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.

In ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 16 e al fine di consentire alla scrivente l’adozione dei conseguenti provvedimenti nei termini prescritti, i Responsabili degli enti dovranno far pervenire a questa Direzione Generale, 3^ Divisione, entro e non oltre il 24 marzo 2011, sentiti in proposito i lavoratori interessati, apposita comunicazione di conferma (all. A) del rapporto nei termini attualmente vigenti, ovvero, motivata modifica o non conferma – con conseguente rientro al tempo pieno - dei rapporti di lavoro a tempo parziale concessi o modificati prima del 26 giugno 2008 (all. B), data di entrata in vigore del citato d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008, utilizzando gli schemi di lettera che si allegano, fatta sempre salva la possibilità, da parte del dipendente, di inoltrare richiesta, entro i medesimi termini, di modifica o rientro a tempo pieno, utilizzando il modello di domanda reperibile sul sito www.persociv.difesa.it, sezione modulistica.


Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quanto previsto dalle nuove disposizioni in merito al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Pertanto le suddette richieste di modifica o non conferma avanzate dai Responsabili degli enti non potranno fare riferimento a generiche “esigenze di servizio”, bensì a specifici e dettagliati motivi, in relazione alle esigenze rappresentate dai dipendenti interessati.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dirig.Dott.ssa Enrica PRETI)