Circolare Persociv riguardante l'esonero dal servizio di cui all'art. 72 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133 e nuove finestre di accesso al trattamento pensionistico.

Roma -

Pubblichiamo la circolare di Persociv riguardante  riguardante l'esonero dal servizio di cui all'art. 72 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133 e nuove finestre di accesso al trattamento pensionistico.

Nel fare seguito alle circolari suindicate e nel confennare quanto in esse contenuto, si rammenta, con riferimento all'istituto dell'esonero, che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze scade il 1° marzo.


A tale riguardo si evidenzia che in tutti i casi di maturazione dei prescritti requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 2011 , anche nei casi di esonero trovano applicazione le nuove disposizioni in materia previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base alle qual. è posticipata di un anno la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).


In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 0048733 del 3 novembre 20 l O, i cui contenuti sono stati riportati c fatti propri dall' INPDAP nella nota operativa n.56 del 22.12 .20 I O.

Nel suddetto parere lo stesso Dipartimento ha chiarito che a seguito del! 'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 nu.lla cambia in ordine alla decorrenza del trattamento pensiùnistico per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamcnto entro il 31.12.2010, mentre per i dipendenti interessati aJl'applicazione del nuovo regime delle linestre occorre distinguere a seconda che l'esonero sia già in corso all'entrata in vigore del D. L. n. 78/20 l°(31 nwggio 20 I O), o se debba essere ancora concesso o attivato.

Nel primo caso (esonero in corso), l'entrata in vigore del nuovo regime della tinestra mobile porterà come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio; nel secondo caso (l'esonero non è stato ancora concesso o attivato), la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo presente la tinestra mobile, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.


Codesti SS.MM. e Comando Generale, nel dare la massima diffusione a quanto contenuto nella presente nota (che comunque potrà essere consultata sul sito W'W'-".persociv.difesa.it -link circolari ed altra documentazione), sono pregati di dare le opportune disposizioni di dettaglio agli Enti dipendenti per la puntuale applicazione delle disposizioni sopra indicate.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Enrica PRETI