Comunicazione Persociv riguardante le controversie di lavoro proposte dai dipendenti civili della Difesa.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 4.11.2010, n. 183, nelle controversie di lavoro il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio, ma meramente facoltativo, e il dipendente può, quindi, adire direttamente il Tribunale, per far valere le proprie ragioni.
Per effetto di tale modifica normativa, i tempi per l’acquisizione degli elementi necessari alla trattazione delle vertenze possono rivelarsi estremamente ristretti, tenuto conto che i ricorsi devono essere notificati alle Avvocature dello Stato territorialmente competenti e l’Amministrazione viene, perciò, a conoscenza delle controversie tramite le stesse Avvocature.
La scrivente ha già provveduto a richiamare l’attenzione delle Avvocature dello Stato sull’esigenza di informare tempestivamente l’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, istituito presso questa D.G., delle vertenze proposte innanzi ai Giudici del Lavoro dai dipendenti civili inseriti nei ruoli organici dell’A.D..
Tuttavia, qualora si venisse comunque a conoscenza dell’esistenza di tali controversie (mediante la comunicazione da parte delle Avvocature e/o la notifica dei ricorsi presso gli Enti), si dovrà interessare sollecitamente il predetto Ufficio, per gli adempimenti di sua competenza (relazioni alle Avvocature e/o diretta costituzione in giudizio), fornendo – ove in possesso – tutti gli elementi e i documenti utili per la difesa dell’Amministrazione.Considerati gli stretti termini previsti dal rito del lavoro ed il sistema di preclusioni e decadenze ad essi connesso, si prega di voler sensibilizzare gli Enti dipendenti alla tempestiva e scrupolosa osservanza della presente direttiva.
Nel caso fosse proposto il tentativo facoltativo di conciliazione, dovrà essere inviato anch’esso – con ogni possibile urgenza – all’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, unitamente a un documentato rapporto sui fatti di causa, perchè lo stesso Ufficio possa valutare la sussistenza dei presupposti per aderire o meno alla richiesta di conciliazione e predisporre in tempo utile (20 giorni dalla ricezione della richiesta di conciliazione) le osservazioni da trasmettere all’Ufficio Provinciale del Lavoro.
Con l’occasione, data l’enorme diffusione del contenzioso e la difficoltà del predetto Ufficio di provvedere direttamente a tutte le incombenze connesse alla trattazione delle vertenze innanzi ai Tribunali sparsi sull’intero territorio nazionale, si chiede di voler segnalare i nominativi di dipendenti civili (Area 3^) o militari (Ufficiali), disponibili a collaborare con l’Ufficio sopra citato per gli adempimenti da espletare presso le Cancellerie (deposito e ritiro di atti) e/o la partecipazione alle udienze.Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro e assicurazione.