Difesa Servizi Spa: con la scusa di reperire risorse, la maggioranza privatizza un settore strategico alterando l'assetto della Difesa nazionale.
Ecco come le spese militari si sottraggono ai tagli della spesa pubblica.
Mentre nelle scuole e nelle università, nei centri di ricerca e nelle piazze c'è chi dice no ai tagli alla scuola e il decreto Gelmini, contro gli articoli 16 e 66 (legge 133) che bloccano il turn-over nelle universita e la proposta di trasformare gli atenei in fondazioni di diritto privato, il Sole24 fa i conti con tutti i tagli ai Ministeri della Finanziaria 2009.
Ma attenzione, qual è la novità vera di questa Finanziaria?
Il Sole24 ore la spiega con la formula "elasticità nella gestione del bilancio": se il Governo fissa l'entità dei tagli, è poi il singolo ministero che in autonomia può rimodulare sino a circa il 5% la spesa finale del bilancio dello Stato.
Vediamo chi colpisce di più questa finanziaria (Dl 112/08).:
Ambiente con un taglio di 276 milioni, Difesa (961 milioni in meno, ma sulla carta vi è scritto 838,1), l'Istruzione (771), il Lavoro (569) e gli Esteri (330), Istruzione (800).
Parrebbe qui che la voce Difesa sia fortemente penalizzata, ma è così?
In realtà le cose non stanno così. Vediamo con quali operazioni:
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato a Finmeccanica il proprio impegno a sottoscrivere 31.249.998 nuove azioni ordinarie Finmeccanica, per un importo complessivo di 250 milioni di euro, in linea con quanto previsto dall'art. 59 del decreto legge 112/2008.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene utile finanziare l'holding della Difesa e Sicurezza, ma ritiene necessario per le Università affidarsi alle fondazioni private.
2. Come sottrarre la Difesa ai tagli determinati dalla manovra?
Con la creazione di una una società "Difesa S.p.A." in grado di salvaguardare l'autonomia del Ministro La Russa.
Si chiama 'Difesa Servizi spa' la societa' che viene costituita per l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della Difesa. E' una delle misure contenute nell'emendamento finale del relatore alla finanziaria presentato in Commissione bilancio al Senato, che stasera dara' il via libera al provvedimento.
«Art. 2-bis.
(Difesa Servizi Spa)
1. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata: ''Difesa Servizi Spa'', con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di cui all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
2. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
3. La società di cui al comma 1, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La medesima società di cui al comma l ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».