Fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per malattia per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Come in precedenza comunicato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Ministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione riguardante la determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per consentire agli enti sanitari preposti l’effettuazione della visita medica di controllo in caso di assenza per malattia.
Le fasce di reperibilità 9:00-13:00 e 15:00-18:00, anche nei giorni non lavorativi e festivi, sono entrate in vigore il 4 febbraio 2010.
Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti le cui assenze per malattia dipendano da:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta.
Per l’esclusione dall’obbligo di reperibilità per i casi sopra citati, sarà responsabilità del medico convenzionato attestare sul certificato la patologia soggetta ad esclusione anche in forma generica; è del tutto evidente che sarà cura del dipendente sottoporre al medico la documentazione provante lo stato di malattia per la quale si chiede l’esclusione dalla visita di controllo.
Inoltre, i dipendenti esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce orarie sono coloro già sottoposti a visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
La RdB ha sempre espresso “concretamente” (v. presido Montecitorio e Funzione Pubblica, sciopero generale del Pubblico Impiego) la propria contrarietà a tutto l’impianto di riforma della Pubblica Amministrazione di Brunetta e che, in questo caso specifico, si evidenzia con un provvedimento inutile, reclusivo e inaccettabile che pone dipendenti pubblici e dipendenti privati su un piano di differente trattamento.