F.U.A. 2004
Il Coordinamento Nazionale RdB P.I.–Difesa, in relazione alla sottoscrizione dell'accordo sulla "Distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione anno 2004", valuta negativamente e non concorda con quanto previsto relativamente alla Parte I art. 2 per l'esclusione dall’applicazione dello stesso del personale attualmente inquadrato nei ruoli del Ministero della Difesa in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione e non ancora transitato negli organici dell'Agenzia Industrie Difesa.
La volontà di perseguire nella scelta di "scaricare" a tutti i costi il personale in A.I.D. viene confermata, come anche rigettata la possibilità di una giusta applicazione delle regole di distribuzione del Fondo poiché potrebbe risultare da parte dell'Agenzia una difformità di trattamento o una maggior propensione per il raggiungimento dei propri obiettivi economici di una delle due fattispecie di personale in servizio.
L’accordo prevede l’attribuzione della posizione A1S a tutti i lavoratori inquadrati in A1 indipendentemente dalla maturazione dei 12 anni di anzianità in ragione delle maggiori disponibilità del FUA 2004.
Riteniamo doveroso l'aver attribuito a tutto il personale di posizione economica A1 in servizio al 1° gennaio 2004 la posizione economica A1 Super, sia per il ristretto numero di unità rimanenti nei ruoli della Difesa ma soprattutto per il ruolo e le mansioni che comunque possiamo ritenere attribuibili a posizione economica superiore.
Il contingente di posizioni organizzative oggettivamente coperte per l'anno 2004 è fissato a n. 1.546, nel quale sono anche comprese quelle posizioni dei dipendenti civili che ricoprono una posizione organizzativa prevista per il personale militare.
Purtroppo disattesa la nostra richiesta di definire al meglio la declaratoria per l'attribuzione di queste posizioni, viste le difficoltà interpretative per la corretta applicazione e identificazione che hanno portato a riconoscimenti non omogenei nei vari enti.
Per esplicita volontà della RdB, organizzazione sindacale facente parte del tavolo autonomo, finalmente raggiungiamo il risultato di veder riconosciuta la richiesta "di consentire alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell’ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamando alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, elemento di valutazione per la sua corresponsione concorra la presenza in servizio, quali di seguito si riportano:
a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
b. assenza per infortunio sul lavoro
c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
d. assenza per motivi sindacali relativi a permessi e distacchi retribuiti
e. assenza per donazione di sangue
f. assenza ai sensi della legge n. 104/92
g. astensione obbligatoria per maternità
Per effetto sia dell’incremento delle “somme certe” del FUA sia del decremento della spesa per le particolari posizioni di lavoro, per l’anno 2004 si dispone di un sensibile aumento del Fondo Unico di Sede pari a una quota pro capite di circa € 1371 contro € 1033,68 del 2003.