FUA/FUS 2009 ovvero come si vorrebbero far passare i mal di pancia ai lavoratori.
E’ sotto l’occhio di tutti l’innegabile impegno per convincere i lavoratori dell’effettuato recupero delle risorse economiche per i tagli prodotti dall’applicazione della legge 133/2008 (decreto Brunetta) nonché dell’applicazione alquanto controversa dell’accordo FUA/FUS 2009 nelle sue articolazioni.
Per quanto riguarda la decurtazione delle risorse, il furto al salario accessorio rimane tutto e solo in alcuni casi è riuscito un recupero parziale mentre, per il FUA/FUS 2009, si cerca di contestare con ricercata e capziosa denuncia dei fatti un’arbitraria interpretazione dell’accordo attraverso le disposizioni emanate da Persociv.
In quest’ultimo caso, il Sindacato vuol far credere di non aver concordato e sottoscritto criteri di distribuzione che risultano essere penalizzanti per i lavoratori, ma che questo sia frutto di una rigida e ingiusta interpretazione dell’accordo FUA/FUS 2009 dell’Amministrazione.
L’argomento principe della diatriba nasce dall’ingenua interpretazione di Persociv che attribuisce alla titolarietà del tavolo locale l’applicazione del criterio dell’effettiva presenza per una corretta distribuzione del FUS 2009.
Ebbene, il Sindacato non riconosce il suddetto enunciato nell’accordo del 3 giugno ’09 - effettivamente non esplicitato in questi termini - ma dichiara che “attribuisce al tavolo locale di stabilire i criteri di pagamento che possono essere esclusivamente riferiti al raggiungimento dei risultati senza tener conto delle giornate di presenza”.
Questa dichiarazione risulta un bell’azzardo poichè non risulta negli atti.
Volutamente si trascura che il comma 5 dell’art.12 dell’accordo FUA/FUS 2009 definisce che “le parti ai fini di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell’ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, rammentano l’inderogabilità delle norme contenute nell’art. 71, comma 5, Legge 6.8.2008, n. 133 e la conseguente nullità, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, di ogni clausola negoziale in contrasto con la predetta disciplina legislativa, la quale prevede che tutte le assenze – comprese quelle per malattia, ferie e permessi – non sono equiparabili alla presenza in servizio, ad eccezione…”
Lana caprina? A loro piace giocare così e pare che si divertano alle spalle dei lavoratori!!
Ma il risultato non cambia perchè purtroppo la differenza di retribuzione resta, tra chi è stato presente e chi no, poichè a monte lo stabilisce la legge 133/2008 (decreto Brunetta) come richiamata dalll’accordo FUA/FUS 2009 sottoscritto tra Amministrazione e Sindacati, a prescindere chi sarà l’esecutore materiale della decurtazione, contrattazione nazionale o locale che fosse.
E’ inconcepibile come si deformi la realtà con un surrogato d’informazione mistificatrice tendente a scaricare le proprie responsabilità (Sindacato) sugli altri (Amministrazione), senza un minimo di coerenza e dignità, di tutela per un salario decente dei lavoratori.
Il risveglio sarà brusco di fronte al CUD 2009.