Indennità di mobilita' e prima sistemazione. Scheda tecnica del 25 marzo 2010

Roma -

Pubblichiamo la circolare di Persociv n.0024379 del 25/03/2010 riguardante l'indennità di mobilita’ e prima sistemazione: scheda tecnica del 25 marzo 2010 (annulla e sostituisce la precedente del 26 ottobre 2009)   

1. Indennità di mobilità Fonte  normativa.  Accordo annuale sul FUA (vedasi  allegato  12  e  relativo  annesso  “A” dell’Accordo  sul  FUA  2009).  I  rinvii indicati nel testo che segue si riferiscono alle articolazioni del citato allegato 12.

Presupposti. 

L’indennità  di  mobilità  compete  al  personale  civile  in  caso  di  trasferimento d’autorità a seguito di  reimpiego per soppressione o ristrutturazione dell’Ente nell’ambito del processo di riordino interno dell’Amministrazione  Difesa.  Il  gradimento  espresso  dai  dipendenti interessati nel contesto delle proposte del piano di reimpiego non fa venir meno la configurazione  del  movimento  quale  trasferimento  d’autorità,  qualora  l’Ente  di  assegnazione sia compreso tra quelli indicati nel piano di reimpiego. Detto  trasferimento  è  attestato  dalla comunicazione  della  Divisione  impiego  e  mobilità (trasferimenti) di Persociv e dal piano di reimpiego, come risulta dal verbale di contrattazione A.D./OO.SS.  Nel  verbale  di  contrattazione  e/o  di  reimpiego  deve  essere  chiaramente evidenziato  e  dichiarato  che  il  trasferimento  è  d’autorità,  secondo  le  esigenze  di  servizio proposte  dall’A.D.,  ovvero  in  difformità  di  tali  esigenze  e  quindi  nell’interesse  del  dipendente (vedasi punto 10 del citato allegato).  

 

Tipologie di trasferimento e indennità.

a) Trasferimento  permanente  presso  una  sede  di  servizio  distante  oltre  30  km dalla sede di origine. Compete al dipendente una somma pro capite comprensiva di: indennità  base,  somma  aggiuntiva  fissa,  maggiorazioni  chilometriche  previste  al  punto 5  del  citato  allegato.  Detta  somma  è  pari  a  quella  indicata,  per  ciascuna  fascia chilometrica, al rigo “importo spettante” dell’annesso “A” al citato allegato 12.

b) Trasferimento  temporaneo  presso  una  sede  di  servizio  che  disti  oltre  30  km dalla sede di origine. Compete al dipendente una somma pari ad un settimo (1/7) di quella  indicata  al  precedente  paragrafo a).  Detta  somma  viene  corrisposta  all’inizio  di ogni  anno  di  prevista  permanenza  nella  sede  oggetto  del  trasferimento  temporaneo  e per un numero massimo di sette annualità; a tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata  un  anno.  Se  lo  stesso  trasferimento  da  temporaneo  diviene  permanente,  al dipendente  –  fermi  restando  i  presupposti  indicati  – compete  (quale  conguaglio)  la corresponsione  dell’intera  indennità  prevista  al  precedente  paragrafo  a),  detratte  le somme annualmente già percepite.  

Distanza. 

Per  la  corresponsione  dell’indennità è  necessario  che  la  distanza  tra  le  due  sedi di servizio sia superiore a km 30. La misura della distanza deve essere certificata dall’Automobile Club d’Italia (ACI), ovvero attestata con indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google Maps o similari; qualora dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive esse dovranno  essere  integrate  da  una  dichiarazione  resa  da  un’apposita  commissione costituita presso  l’Ente.  In  caso  di  difformità  tra  le  certificazioni  ACI  e  le  attestazioni  satellitari,  dovrà essere  presa  in  considerazione  la  dichiarazione  più  favorevole  ai  fini  della  corresponsione dell’indennità. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al parametro Ente di provenienza - Ente di destinazione (vedasi punti 12 e 13 del citato allegato). Con  il  termine  Ente,  qualora  esso  sia  articolato  in  più  sedi  di  servizio,  ovvero  nell’ambito  del c.d. “comprensorio operativo”, si deve intendere l’effettiva sede di impiego all’interno dell’Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.  

Adempimenti. 

E’  cura  dell’Ente  di  servizio  dei  dipendenti  vagliare  le  istanze  e  riconoscere  il diritto  a percepire  la  relativa  indennità,  eventualmente  cumulabile  con  quella  di  1^ sistemazione.  

Richiesta  fondi. 

Una  volta  riconosciuto  il  diritto  all’emolumento,  l’Ente  deve  richiedere  alla Direzione  Generale  per  il  Personale  Civile  –  9^  Divisione  i  fondi  necessari  per  la  liquidazione dei  dovuti  compensi.  Al  riguardo  si  allegano  apposite  tabelle  per  il  calcolo  della  indennità dovuta o in un’unica soluzione (allegato n. 1) o in ragione di 1/7 per ogni anno (allegato n. 2). L’Ente  dovrà  pertanto  chiedere,  qualora  abbia  riscontrato  il  diritto  del  dipendente  a  ricevere tale  emolumento,  l’importo  indicato  nell’ultima  colonna  dei  suindicati  prospetti  (col.  “l”), ripartendo  il  medesimo  tra  importo  netto  e  importo  IRPEF  determinato  in  base  all’aliquota  da applicare al singolo dipendente interessato.  

Decorrenza.

L’emolumento è riconosciuto sia ai dipendenti movimentati dal 1° gennaio 2009 sia  ai  dipendenti  i  cui  trasferimenti  siano  avvenuti  anteriormente  alla  predetta  data  e  le  cui istruttorie  per  la  liquidazione  dell’indennità  non  siano  ancora  concluse  al  predetto  termine (vedasi il punto 15 del citato allegato).   

Obbligo  di  permanenza. 

Ai  sensi  del  punto  2  del  citato  allegato,  il  personale  trasferito permanentemente e beneficiario della indennità in parola è obbligato a permanere nella sede di nuova assegnazione per un periodo non inferiore a 7 anni.  

Personale in distacco sindacale.

Al personale che, in posizione di distacco sindacale, viene trasferito  per soppressione  o  ristrutturazione  dell’Ente di servizio può essere corrisposta l’indennità di mobilità all’avverarsi della condizione  dell’effettivo  disagio  subito  e  cioè  con  la presentazione  in  servizio  e  lo  stabile  incardinamento  nella  struttura  organizzativa  degli  uffici nella sede prevista dal piano di reimpiego.   Calcolo  pro-quota  dei  periodi  di  servizio  inferiori  a  6  mesi.  

In  linea con i principi di equità dell’Accordo FUA  2009, qualora i periodi di servizio risultino inferiori a 6 mesi, per il calcolo della corresponsione (o decurtazione) dell’emolumento verrà considerato l’importo pro-quota giornaliero.  

 

Decurtazioni dell’indennità per trasferimento successivo a reimpiego e recupero delle somme indebitamente percepite.  

I. Trasferimento successivo a domanda.

a1) Trasferimento  a  domanda  successivo  a  reimpiego  permanente.  Ai  sensi  dei punti  7  e  8  del  citato  allegato,  in  caso  di  trasferimento  a  domanda  successivo  a reimpiego  permanente  che  avvenga  prima  della  conclusione del  periodo  obbligatorio di permanenza nell’ente di reimpiego (7 anni), l’indennità di mobilità già corrisposta - di cui al precedente paragrafo a) - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio  non  prestato  nella  sede  di  precedente  assegnazione.  Ai  fini  del  calcolo,  i periodi  di  servizio  superiori  a  sei  mesi  sono  valutati  un  anno.  Le  somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

b1) Trasferimento  a  domanda  successivo  a  reimpiego  temporaneo.  Ai  sensi  dei punti  7  e  8  del  citato  allegato,  in  caso  di  trasferimento  a  domanda  successivo  a reimpiego  temporaneo,  l’indennità  di  mobilità  annua  già  corrisposta  -  di  cui  al precedente paragrafo b) - subirà una decurtazione in ragione dei mesi di servizio non prestati nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori  a  sei  mesi  sono  valutati  un  anno.  Le  somme  indebitamente  percepite dovranno essere recuperate.  

II. Trasferimento successivo per mobilità volontaria esterna.

a2) Trasferimento  per  mobilità  volontaria  esterna  successivo  a  reimpiego permanente.  Ai  sensi  del  punto  9,  primo  periodo,  del  citato  allegato,  in  caso  di trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego permanente che avvenga  prima  della  conclusione  del  periodo  obbligatorio  di  permanenza  nell’ente  di reimpiego  (7  anni),  si  procederà  alla  decurtazione  secondo  quanto  previsto  al precedente paragrafo  

a1). Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono  valutati  un  anno.  Le  somme  indebitamente  percepite dovranno  essere recuperate.

b2) Trasferimento  per  mobilità  volontaria  esterna  successivo  a  reimpiego temporaneo.  Ai  sensi  del  punto  9,  primo  periodo,  del  citato  allegato,  in  caso  di trasferimento  per  mobilità  volontaria  esterna  successivo  a  reimpiego  temporaneo,  si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo

b1). Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.  Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.   III. Trasferimento successivo presso altre P.A. (comando).

a3) Trasferimento  temporaneo  (comando)  successivo  a  reimpiego  permanente. Ai  sensi  del  punto  9,  secondo  periodo,  del  citato  allegato,  in  caso  di  trasferimento temporaneo  presso  altre  P.A. (comando) successivo a  reimpiego permanente che avvenga  prima  della  conclusione  del  periodo  obbligatorio  di  permanenza  nell’ente di reimpiego  (7 anni), l’indennità di mobilità  già  corrisposta  -  di  cui  al  paragrafo  a)  - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di precedente  assegnazione  e,  cioè,  in  proporzione  alla  durata  del  comando  stesso, anche  in  caso  di  rinnovo.  Ai  fini  del  calcolo,  i  periodi  di  servizio  superiori  a  sei  mesi sono  valutati  un  anno.  Le  somme  indebitamente  percepite  dovranno  essere recuperate.

b3) Trasferimento  temporaneo  (comando)  successivo  a  reimpiego  temporaneo. Ai  sensi  del  punto  9,  secondo  periodo,  del  citato  allegato,  in  caso  di  trasferimento temporaneo  presso  altre  P.A.  (comando)  successivo  a  reimpiego  temporaneo,  si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo a3).

Ai fini  del  calcolo,  i  periodi  di  servizio  superiori  a  sei  mesi  sono  valutati  un  anno.  Le somme idebitamente percepite dovranno essere recuperate.   Recupero e versamento a bilancio delle somme indebitamente percepite. Il recupero delle somme indebitamente percepite, sentito l’interessato, deve essere effettuato in  unica  soluzione  o  ratealmente  nel  limite  massimo  di  sessanta  rate  mensili  a  causa  del mancato  rispetto  da  parte  dello  stesso  dell’obbligo  di  permanenza  di  sette  anni  nella  sede prevista  dal  piano  di  reimpiego  a  seguito  della  soppressione  o  ristrutturazione  dell’ente  di servizio originario, a motivo del quale il dipendente ha percepito la predetta indennità. Le  somme  in  tal  modo  recuperate  dovranno  essere  versate  a  bilancio  dello  Stato  Capo  XVI capitolo  3580:  “entrate  eventuali  e  diverse  concernenti  il  Ministero  della  Difesa”  con  la seguente causale: “recupero pro quota della indennità di mobilità”.  

Casi di non decurtazione dell’Indennità di Mobilità.

Non si procede ad alcuna decurtazione e conseguente recupero nei casi esclusivamente indicati al  punto 11  del  citato  allegato.  Nei  rimanenti  casi  di  mancato  rispetto  dell’obbligo  di permanenza nella sede di reimpiego per un periodo minimo di sette anni, si procede pro quota al recupero delle somme indebitamente percepite.  

2. Indennità di prima sistemazione  

Fonte normativa.

Art. 31 CCNL 16.5.2001, art. 21 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 12 legge 26 luglio 1978, n. 417; D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513; sentenza Corte di Cassazione n. 1426 del 23 gennaio 2008.   

Presupposti. 

Al  dipendente  trasferito  ad  altra  sede  della  stessa  amministrazione  per  motivi organizzativi  o  di  servizio,  così  come  chiarito  dalla  suindicata  sentenza,  solo quando  il trasferimento comporti un cambio della sua residenza o del domicilio, deve essere corrisposta, tra le altre, anche l’indennità di prima sistemazione. Al pari di quanto previsto per il personale militare e per consolidato orientamento giurisprudenziale (Circolare Comando Logistico A.M. n. 14418 del 18 novembre 2009: Sentenze del Consiglio di Stato 4638/08 e TAR Lazio 2584/09), anche il Trasferimento  d’Autorità  nell’ambito  del  c.d. “comprensorio  operativo” costituisce il presupposto,  alle  condizioni  sopra indicate (conseguente trasferimento della residenza o del domicilio), per il riconoscimento del diritto alla citata indennità.  

Adempimenti. 

E’  cura  dell’Ente  di  servizio  dei  dipendenti  vagliare  le  istanze  e  riconoscere  il diritto a percepire la relativa indennità, eventualmente cumulabile con quella di mobilità. Richiesta  fondi. 

Una  volta  riconosciuto  il  diritto  all’indennità,  l’Ente  deve  richiedere  alla Direzione  Generale  per  il  Personale  Civile  –  9^  Divisione  i  fondi  necessari  per  la  liquidazione dei compensi spettanti. Modalità d’erogazione. Tale indennità si compone di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa è stabilita in euro 87,80 per il personale delle aree funzionali. La quota variabile è  pari  a  tre  mensilità  dell'indennità  integrativa  speciale  in  godimento  al  momento  del trasferimento (vedi allegato 2).

L'indennità è ridotta:

- al 50% per  il  dipendente  senza  persone  di  famiglia  conviventi  ed  a  carico,  alla  data  di decorrenza del provvedimento di trasferimento; 

- al 50% per il dipendente che pur avendo famiglia convivente ed a carico, non movimenta la  propria  famiglia  contestualmente  al  proprio  trasferimento.  In  tal  caso,  qualora, si provvedesse  al  ricongiungimento  del  nucleo  familiare  entro  il  triennio  successivo alla movimentazione  dell'interessato, si maturerà il diritto alla corresponsione  della seconda metà della suddetta indennità.  

3. Indennità di trasferta Fonte normativa.

Art. 30 e art. 31 CCNL 16.5.2001; art. 18 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1, comma 215, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’indennità,  pari  a  €  20,65  per  ogni  24  ore  (art.  30  CCNL  16.5.2001),  viene  corrisposta  in relazione al tempo impiegato nel viaggio. T

ale trattamento spetta, nella stessa misura prevista per  il  dipendente,  anche  a  ciascun  membro  della  famiglia  che  risulti  a  suo  carico  e abitualmente convivente. L’indennità di trasferta, seppur soppressa per le missioni ai sensi dell’art. 1, comma 213 della suindicata  legge,  resta  stabilita  nella  misura  prevista  nel  caso  di  corresponsione  del trattamento di trasferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 215, citata legge.   

4. Rimborsi Fonte normativa. Artt. 17 e segg., legge 18 dicembre 1973, n. 836.  

Presupposti. 

Sono  oggetto  di  rimborso  le  spese  sostenute  e  documentate  per  il  viaggio, comprese  quelle  dei  familiari  conviventi  e  a  carico  del  dipendente  trasferito,  e  le  spese  per  il trasporto  dei  mobili  e  delle  masserizie.  E’  previsto  un  rimborso  forfettario  delle  spese  di imballaggio  e  di  presa  e  resa  a  domicilio  di  mobili,  masserizie  e  bagaglio.  Nel  caso  di trasferimento con autovettura di proprietà, è prevista un’indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5  del  costo  di  un  litro  di  benzina  super  al  tempo  del  trasferimento  (art.  8  legge  26  luglio 1978, n. 417; art. 5 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513).  

Si allega: 

All.1 - Prospetto liquidazione Indennità di mobilità – Pagamento in unica soluzione;

All.2 - Prospetto di liquidazione Indennità di mobilità – Pagamento in ragione di 1/7; All. 3 - Tabella “A” dell'Indennità  Integrativa  Speciale  (IIS)  allegata  al  CCNL 16.5.2001, aggiornata  con  il  nuovo  sistema  di  classificazione  del  personale  previsto  dal  CCNL 14.09.2007.

Il Direttore della Divisione Dirig. Dr. Giuseppe Mortillaro F.to MORTILLARO