Indennità di mobilita' e prima sistemazione. Scheda tecnica del 25 marzo 2010
Pubblichiamo la circolare di Persociv n.0024379 del 25/03/2010 riguardante l'indennità di mobilita’ e prima sistemazione: scheda tecnica del 25 marzo 2010 (annulla e sostituisce la precedente del 26 ottobre 2009)
1. Indennità di mobilità Fonte normativa. Accordo annuale sul FUA (vedasi allegato 12 e relativo annesso “A” dell’Accordo sul FUA 2009). I rinvii indicati nel testo che segue si riferiscono alle articolazioni del citato allegato 12.
Presupposti.
L’indennità di mobilità compete al personale civile in caso di trasferimento d’autorità a seguito di reimpiego per soppressione o ristrutturazione dell’Ente nell’ambito del processo di riordino interno dell’Amministrazione Difesa. Il gradimento espresso dai dipendenti interessati nel contesto delle proposte del piano di reimpiego non fa venir meno la configurazione del movimento quale trasferimento d’autorità, qualora l’Ente di assegnazione sia compreso tra quelli indicati nel piano di reimpiego. Detto trasferimento è attestato dalla comunicazione della Divisione impiego e mobilità (trasferimenti) di Persociv e dal piano di reimpiego, come risulta dal verbale di contrattazione A.D./OO.SS. Nel verbale di contrattazione e/o di reimpiego deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato che il trasferimento è d’autorità, secondo le esigenze di servizio proposte dall’A.D., ovvero in difformità di tali esigenze e quindi nell’interesse del dipendente (vedasi punto 10 del citato allegato).
Tipologie di trasferimento e indennità.
a) Trasferimento permanente presso una sede di servizio distante oltre 30 km dalla sede di origine. Compete al dipendente una somma pro capite comprensiva di: indennità base, somma aggiuntiva fissa, maggiorazioni chilometriche previste al punto 5 del citato allegato. Detta somma è pari a quella indicata, per ciascuna fascia chilometrica, al rigo “importo spettante” dell’annesso “A” al citato allegato 12.
b) Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 km dalla sede di origine. Compete al dipendente una somma pari ad un settimo (1/7) di quella indicata al precedente paragrafo a). Detta somma viene corrisposta all’inizio di ogni anno di prevista permanenza nella sede oggetto del trasferimento temporaneo e per un numero massimo di sette annualità; a tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Se lo stesso trasferimento da temporaneo diviene permanente, al dipendente – fermi restando i presupposti indicati – compete (quale conguaglio) la corresponsione dell’intera indennità prevista al precedente paragrafo a), detratte le somme annualmente già percepite.
Distanza.
Per la corresponsione dell’indennità è necessario che la distanza tra le due sedi di servizio sia superiore a km 30. La misura della distanza deve essere certificata dall’Automobile Club d’Italia (ACI), ovvero attestata con indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google Maps o similari; qualora dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive esse dovranno essere integrate da una dichiarazione resa da un’apposita commissione costituita presso l’Ente. In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione dell’indennità. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al parametro Ente di provenienza - Ente di destinazione (vedasi punti 12 e 13 del citato allegato). Con il termine Ente, qualora esso sia articolato in più sedi di servizio, ovvero nell’ambito del c.d. “comprensorio operativo”, si deve intendere l’effettiva sede di impiego all’interno dell’Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
Adempimenti.
E’ cura dell’Ente di servizio dei dipendenti vagliare le istanze e riconoscere il diritto a percepire la relativa indennità, eventualmente cumulabile con quella di 1^ sistemazione.
Richiesta fondi.
Una volta riconosciuto il diritto all’emolumento, l’Ente deve richiedere alla Direzione Generale per il Personale Civile – 9^ Divisione i fondi necessari per la liquidazione dei dovuti compensi. Al riguardo si allegano apposite tabelle per il calcolo della indennità dovuta o in un’unica soluzione (allegato n. 1) o in ragione di 1/7 per ogni anno (allegato n. 2). L’Ente dovrà pertanto chiedere, qualora abbia riscontrato il diritto del dipendente a ricevere tale emolumento, l’importo indicato nell’ultima colonna dei suindicati prospetti (col. “l”), ripartendo il medesimo tra importo netto e importo IRPEF determinato in base all’aliquota da applicare al singolo dipendente interessato.
Decorrenza.
L’emolumento è riconosciuto sia ai dipendenti movimentati dal 1° gennaio 2009 sia ai dipendenti i cui trasferimenti siano avvenuti anteriormente alla predetta data e le cui istruttorie per la liquidazione dell’indennità non siano ancora concluse al predetto termine (vedasi il punto 15 del citato allegato).
Obbligo di permanenza.
Ai sensi del punto 2 del citato allegato, il personale trasferito permanentemente e beneficiario della indennità in parola è obbligato a permanere nella sede di nuova assegnazione per un periodo non inferiore a 7 anni.
Personale in distacco sindacale.
Al personale che, in posizione di distacco sindacale, viene trasferito per soppressione o ristrutturazione dell’Ente di servizio può essere corrisposta l’indennità di mobilità all’avverarsi della condizione dell’effettivo disagio subito e cioè con la presentazione in servizio e lo stabile incardinamento nella struttura organizzativa degli uffici nella sede prevista dal piano di reimpiego. Calcolo pro-quota dei periodi di servizio inferiori a 6 mesi.
In linea con i principi di equità dell’Accordo FUA 2009, qualora i periodi di servizio risultino inferiori a 6 mesi, per il calcolo della corresponsione (o decurtazione) dell’emolumento verrà considerato l’importo pro-quota giornaliero.
Decurtazioni dell’indennità per trasferimento successivo a reimpiego e recupero delle somme indebitamente percepite.
I. Trasferimento successivo a domanda.
a1) Trasferimento a domanda successivo a reimpiego permanente. Ai sensi dei punti 7 e 8 del citato allegato, in caso di trasferimento a domanda successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell’ente di reimpiego (7 anni), l’indennità di mobilità già corrisposta - di cui al precedente paragrafo a) - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
b1) Trasferimento a domanda successivo a reimpiego temporaneo. Ai sensi dei punti 7 e 8 del citato allegato, in caso di trasferimento a domanda successivo a reimpiego temporaneo, l’indennità di mobilità annua già corrisposta - di cui al precedente paragrafo b) - subirà una decurtazione in ragione dei mesi di servizio non prestati nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
II. Trasferimento successivo per mobilità volontaria esterna.
a2) Trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego permanente. Ai sensi del punto 9, primo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell’ente di reimpiego (7 anni), si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo
a1). Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
b2) Trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego temporaneo. Ai sensi del punto 9, primo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego temporaneo, si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo
b1). Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate. III. Trasferimento successivo presso altre P.A. (comando).
a3) Trasferimento temporaneo (comando) successivo a reimpiego permanente. Ai sensi del punto 9, secondo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento temporaneo presso altre P.A. (comando) successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell’ente di reimpiego (7 anni), l’indennità di mobilità già corrisposta - di cui al paragrafo a) - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di precedente assegnazione e, cioè, in proporzione alla durata del comando stesso, anche in caso di rinnovo. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
b3) Trasferimento temporaneo (comando) successivo a reimpiego temporaneo. Ai sensi del punto 9, secondo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento temporaneo presso altre P.A. (comando) successivo a reimpiego temporaneo, si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo a3).
Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme idebitamente percepite dovranno essere recuperate. Recupero e versamento a bilancio delle somme indebitamente percepite. Il recupero delle somme indebitamente percepite, sentito l’interessato, deve essere effettuato in unica soluzione o ratealmente nel limite massimo di sessanta rate mensili a causa del mancato rispetto da parte dello stesso dell’obbligo di permanenza di sette anni nella sede prevista dal piano di reimpiego a seguito della soppressione o ristrutturazione dell’ente di servizio originario, a motivo del quale il dipendente ha percepito la predetta indennità. Le somme in tal modo recuperate dovranno essere versate a bilancio dello Stato Capo XVI capitolo 3580: “entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa” con la seguente causale: “recupero pro quota della indennità di mobilità”.
Casi di non decurtazione dell’Indennità di Mobilità.
Non si procede ad alcuna decurtazione e conseguente recupero nei casi esclusivamente indicati al punto 11 del citato allegato. Nei rimanenti casi di mancato rispetto dell’obbligo di permanenza nella sede di reimpiego per un periodo minimo di sette anni, si procede pro quota al recupero delle somme indebitamente percepite.
2. Indennità di prima sistemazione
Fonte normativa.
Art. 31 CCNL 16.5.2001, art. 21 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 12 legge 26 luglio 1978, n. 417; D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513; sentenza Corte di Cassazione n. 1426 del 23 gennaio 2008.
Presupposti.
Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, così come chiarito dalla suindicata sentenza, solo quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza o del domicilio, deve essere corrisposta, tra le altre, anche l’indennità di prima sistemazione. Al pari di quanto previsto per il personale militare e per consolidato orientamento giurisprudenziale (Circolare Comando Logistico A.M. n. 14418 del 18 novembre 2009: Sentenze del Consiglio di Stato 4638/08 e TAR Lazio 2584/09), anche il Trasferimento d’Autorità nell’ambito del c.d. “comprensorio operativo” costituisce il presupposto, alle condizioni sopra indicate (conseguente trasferimento della residenza o del domicilio), per il riconoscimento del diritto alla citata indennità.
Adempimenti.
E’ cura dell’Ente di servizio dei dipendenti vagliare le istanze e riconoscere il diritto a percepire la relativa indennità, eventualmente cumulabile con quella di mobilità. Richiesta fondi.
Una volta riconosciuto il diritto all’indennità, l’Ente deve richiedere alla Direzione Generale per il Personale Civile – 9^ Divisione i fondi necessari per la liquidazione dei compensi spettanti. Modalità d’erogazione. Tale indennità si compone di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa è stabilita in euro 87,80 per il personale delle aree funzionali. La quota variabile è pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento al momento del trasferimento (vedi allegato 2).
L'indennità è ridotta:
- al 50% per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico, alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento;
- al 50% per il dipendente che pur avendo famiglia convivente ed a carico, non movimenta la propria famiglia contestualmente al proprio trasferimento. In tal caso, qualora, si provvedesse al ricongiungimento del nucleo familiare entro il triennio successivo alla movimentazione dell'interessato, si maturerà il diritto alla corresponsione della seconda metà della suddetta indennità.
3. Indennità di trasferta Fonte normativa.
Art. 30 e art. 31 CCNL 16.5.2001; art. 18 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1, comma 215, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
L’indennità, pari a € 20,65 per ogni 24 ore (art. 30 CCNL 16.5.2001), viene corrisposta in relazione al tempo impiegato nel viaggio. T
ale trattamento spetta, nella stessa misura prevista per il dipendente, anche a ciascun membro della famiglia che risulti a suo carico e abitualmente convivente. L’indennità di trasferta, seppur soppressa per le missioni ai sensi dell’art. 1, comma 213 della suindicata legge, resta stabilita nella misura prevista nel caso di corresponsione del trattamento di trasferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 215, citata legge.
4. Rimborsi Fonte normativa. Artt. 17 e segg., legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Presupposti.
Sono oggetto di rimborso le spese sostenute e documentate per il viaggio, comprese quelle dei familiari conviventi e a carico del dipendente trasferito, e le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie. E’ previsto un rimborso forfettario delle spese di imballaggio e di presa e resa a domicilio di mobili, masserizie e bagaglio. Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà, è prevista un’indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super al tempo del trasferimento (art. 8 legge 26 luglio 1978, n. 417; art. 5 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513).
Si allega:
All.1 - Prospetto liquidazione Indennità di mobilità – Pagamento in unica soluzione;
All.2 - Prospetto di liquidazione Indennità di mobilità – Pagamento in ragione di 1/7; All. 3 - Tabella “A” dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) allegata al CCNL 16.5.2001, aggiornata con il nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL 14.09.2007.
Il Direttore della Divisione Dirig. Dr. Giuseppe Mortillaro F.to MORTILLARO