Lavori usuranti: Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22 del 10/08/2011.

Roma -

Il 30 settembre 2011 è la data ultima per presentare la domanda per l'accesso ai benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti - Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22 del 10/08/2011.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno 11 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 che disciplina l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori. In attesa della definizione della disciplina sulle modalità attuative del provvedimento demandata al decreto ministeriale previsto dall’art. 4 del D.lgs. n. 67/2011, attualmente in corso di perfezionamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare indicata in oggetto ha fornito le prime indicazioni operative rivolte in particolare a coloro i quali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo debbono presentare la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’art. 1 entro il 31 dicembre 2011.

 

Destinatari (art. 1, comma 1 del D.lgs. 67/2011)

Le categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato, sono le seguenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999(lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture, lavori di asportazione dell’amianto;

b) lavoratori notturni come definiti dal decreto legislativo in esame nelle seguenti categorie:
• lavoratori notturni il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni e che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
• al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al D.lgs. n. 67/2011 (v. riquadro 2), cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, “contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso contino o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il richiamo testuale ai “criteri” di cui all’art. 2100 del c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, “di un determinato ritmo produttivo” o alla valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione” e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal D.lgs. n. 67/2011.

d) conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite minimo di capienza del veicolo (9 posti) possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.



Condizioni per accedere al beneficio (art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 67/2011)

Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai lavoratori che siano stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al paragrafo 2, per i seguenti periodi:

a) per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi di svolgimento di tali attività, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei casi in cui il periodo di contribuzione obbligatoria sia integrato da periodi di contribuzione figurativa, di essi possa tenersi conto ai fini del computo dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).

 

Requisiti per la pensione di anzianità (art.1, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.lgs. 67/2011)

In deroga ai requisiti per la pensione di anzianità previsti dall’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (c.d. sistema delle quote) gli aventi diritto possono conseguire, a domanda, il diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato a condizione che abbiano un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e nel rispetto del regime della decorrenza della pensione vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (applicazione delle c.d. finestre trimestrali, semestrali o mobile).

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni in esame possono conseguire a domanda il diritto al trattamento pensionistico con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247/2007 come adeguati ai sensi degli artt. 12-bis e 12-ter della L. n. 122/2010 e s.m.i..

Pertanto, si può accedere al beneficio in esame al compimento di un’età anagrafica di 58 anni e tre mesi con il raggiungimento della quota minima richiesta, determinata dalla sommatoria dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, pari a 94 e tre mesi (per la generalità dei lavoratori è richiesta un’età di 61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi).

Il successivo comma 5 stabilisce che nel periodo transitorio 2008–2012 il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei seguenti requisiti:

c) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un’età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all’allegato 1 della legge n. 247/2007 e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché 58;

d) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007 e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 93 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 59 anni di età e quota 95);

e) per l’anno 2010, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 94 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 59 anni di età e quota 95);

f) per gli anni 2011 e 2012, un’età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 94 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 60 anni di età e quota 96).

Per un’immediata visualizzazione dei requisiti richiesti si riporta la seguente tabella riepilogativa.


Tabella 1 - REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUTI

                                       Requisiti normali            Requisiti ridotti
Dal 1/7/2008
al 30/6/2009                     58 anni + 35                57 anni + 35

dal 01/7 al 31/12/2009  59 anni quota 95            57 anni quota 93

2010                              59 anni quota 95            57 anni quota 94

2011/2012                     60 anni quota 96            57 anni quota 94

dal 2013                        61 anni e tre mesi           58 anni e tre mesi                                                                                                              con quota 97 e tre mesi   con quota 94 e  tre mesi

 

Il comma 6 prevede che per i lavoratori notturni che prestano le attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;

b) due anni per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

Per i lavoratori notturni, il comma 7 prevede che ai fini dell’applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni), in caso di attività lavorativa in parte ricadente nelle fattispecie di cui alla lettera a) (da 64 a 71 giorni) ed in parte nelle fattispecie di cui alla lettera b) (da 72 a 77 giorni) del precedente comma 6, si deve fare riferimento all’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo previsto dal comma 2.

Nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, viene preso in considerazione il beneficio ridotto riferito ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.

Qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, quelle specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

Per un’agevole visualizzazione dei requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato, in relazione alle diverse fattispecie sopra descritte, si riporta lo schema riepilogativo:

 

Tabella 2 - REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI

                                da 64 a 71 notti       da 72 a 77 notti        da 78 notti
Dal 1/7/2008
al 30/6/2009                                                                            57 anni + 35  

1 luglio 2009           58 anni quota 93     57 anni quota 93    57 anni quota 93   

2010                       58 anni quota 94     57 anni quota 94    57 anni quota 94

2011                       59 anni quota 94     58 anni quota 94    57 anni quota 94

2012                       59 anni quota 94     58 anni quota 94    57 anni quota 94

2013                            60+3 mesi                 59+3 mesi              58+3 mesi                                                                                                  quota 95+3 mesi      quota 94+3 mesi    quota 94+3 mesi

 

* Per l’anno 2013, nei confronti dei lavorati impegnati per un numero di notti ricompreso tra 64 e 71, ferma restando la riduzione di un anno dell’età anagrafica, la quota derivante dalla somma età anagrafica e contribuzione non può essere inferiore a 95 e tre mesi (60 e tre mesi + 35) in quanto, per esplicita previsione legislativa (articolo 1, comma 1 D.lgs. n. 67/2011), resta in ogni caso fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni.

 

Cause di esclusione (art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 67/2011)

La disposizione in esame prevede che sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni dell’articolo 1.

Pertanto per gli iscritti all’Inpdap non trovano applicazione le disposizioni in esame nei confronti di quelle categorie di lavoratori le cui disposizioni legislative o regolamentari prevedono requisiti meno elevati per il diritto alla pensione di anzianità rispetto alla generalità dei lavoratori né a coloro i quali non si applicano i requisiti per il diritto a pensione dell’art. 1 della legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007 e s.m.i..

 

Decorrenza del beneficio e clausola di salvaguardia (art. 1, comma 9, art. 3 e art. 7 del D.lgs. n. 67/2011)

I benefici che consentono ai lavoratori interessati, qualora ne ricorrano le condizioni previste, di maturare il diritto al pensionamento di anzianità con i requisiti ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori hanno effetto dalla prima decorrenza utile successiva al 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. 67/2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il decreto legislativo in esame, prevede, inoltre, un differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate per ciascun anno di riferimento.

Pertanto, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti può essere differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.

 

Termini di presentazione della domanda e relativa documentazione (art. 2 del D.lgs. 67/2011 e Circolare Ministeriale n. 22/2011)

Per ottenere il diritto all’accesso anticipato al trattamento pensionistico di anzianità, gli iscritti specificati al paragrafo 2, sono tenuti a presentare all’Inpdap la domanda (reperibile nel sito internet dell’Istituto www.inpdap.gov.it) corredata della prescritta documentazione:

a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, qualora venga accertato il diritto dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione viene differita secondo le seguenti scansioni temporali:

a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

 

I destinatari indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 2, sono tenuti ad allegare alla domanda volta ad ottenere i benefici in esame, a pena di improcedibilità, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante:

1. lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione, di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), in copia conforme all’originale risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti;

2. il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite (mod. PA04).

 

I conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo devono allegare, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche la carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di conservazione della stessa e, pertanto, è tenuto a rilasciare all’interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmettere all’Inpdap, con le consuete modalità informatiche, la medesima certificazione in forma telematica.

 

Accertamento del diritto (art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 67/2011 e circolare ministeriale n. 22/2011)

L’Inpdap è tenuto a comunicare all’interessato, nel caso in cui l’accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (che può essere differita in relazione alle risorse finanziarie stanziate per l’anno di riferimento) la quale resta subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento dell’interessato ai fini della verifica dell’integrazione dei requisiti previsti.

Ai fini della verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio, l’Inpdap può avvalersi dei rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché può richiedere la collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle Aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

 

Modalità di presentazione della domanda per requisiti maturati o da maturare entro il 31 dicembre 2011 e procedimento accertativo.

Le domande, corredate della prescritta documentazione, intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti sono stati conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo - Inpdap Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma oppure essere inviate tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di PEC: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it.

Qualora l’interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà essere inviata tramite la poste elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato.

Nel caso in cui gli interessati abbiano presentato alla sede Inpdap competente la domanda successivamente al 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 67/2011), gli stessi sono tenuti a presentare alla D.C. Previdenza la documentazione prescritta, che deve essere trasmessa con le modalità sopra descritte unitamente alla copia della domanda già presentata e, ad integrazione della medesima.

Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza.

In particolare l’interessato deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
c) allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta (si veda paragrafo 7).

 

In merito al punto c) si ribadisce che gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la seguente documentazione:

a) la certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie, debitamente sottoscritta e datata unitamente alla documentazione di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), in copia conforme all’originale risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti;

b) il modello PA04, da consegnare all’interessato in forma cartacea e che dovrà altresì essere inviato telematicamente, con le consuete modalità, all’Istituto.

 

Le sedi, pertanto, sono tenute ad informare tempestivamente gli interessati della necessità di dover integrare la domanda già eventualmente presentata ai fini della procedibilità dell’istanza invitandoli a trasmettere la documentazione necessaria all’Ufficio I Pensioni della scrivente Direzione secondo le modalità indicate sopra, allegando anche copia della domanda già presentata.

Pertanto, esclusivamente per le domande di accesso anticipato al pensionamento i cui requisiti sono stati già maturati o si maturino entro il 2011, sarà cura dell’Ufficio I Pensioni della scrivente Direzione procedere alla verifica del diritto all'accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione all’interessato, entro il 31 dicembre 2011, della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Qualora la domanda risulti carente della prescritta documentazione attestante l’attività oggetto dei benefici in esame oppure il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti, sarà cura dell’Ufficio I comunicare alla Sede Inpdap competente il rigetto dell’istanza specificandone i motivi affinché venga notificato all’interessato a cura della sede medesima.

Al fine di determinare l’esatta anzianità contributiva utile per accertare il diritto al beneficio in esame, le Sedi, a seguito di specifica segnalazione da parte della scrivente Direzione, sono tenute a definire tempestivamente eventuali provvedimenti di riscatti e ricongiunzioni che dovessero risultare pendenti.

In deroga ai normali termini per la notifica e l’eventuale accettazione dei relativi provvedimenti, sarà cura delle Sedi utilizzare la specifica funzionalità “notifica a vista” e contestualmente richiedere all’interessato in tempi brevi la volontà di accettare o meno il relativo provvedimento, anche in deroga ai termini previsti per il silenzio assenso.

In caso di esito positivo dell’accertamento del diritto all’accesso anticipato al pensionamento con i benefici del D.lgs. n. 67/2011, il conferimento della pensione restasubordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda di pensione alla sede provinciale/territoriale Inpdap competente in base alla sede dell'ultimo datore di lavoro presso cui ha prestato servizio che provvederà all'attribuzione della medesima secondo le consuete modalità.

Per le domande relative ai requisiti da maturare dal 1° gennaio 2012 verranno diramate ulteriori disposizioni operative.

La presente nota operativa potrà essere integrata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale da emanarsi in applicazione dell’art. 4 del D.lgs.n. 67/2011.