Part time: non più un diritto pieno del lavoratore ma condizionato dalla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, il dipendente che intende ricorrere alla trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale non ha più la titolarità di un diritto pieno alla trasformazione, ma condizionato dalla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, alla quale rimane subordinata la concessione del regime orario a tempo parziale richiesto.
Secondo la normativa ora in vigore, l’Amministrazione non ha più l'obbligo all’accoglimento dell’istanza, perché la trasformazione, non più automatica, ora “può” avvenire entro sessanta giorni.
Premesso che la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale è a tempo indeterminato, per il rientro a tempo pieno devono necessariamente decorrere due anni dalla trasformazione per acquisire il diritto a tornare a tempo pieno.
Prima del prescritto biennio, è necessario che il Responsabile dell’ente di servizio attesti la mancanza di esubero nella posizione economica rivestita dal dipendente con riferimento all’area funzionale di appartenenza.
Non può tornare a tempo pieno il dipendente che si trovi in posizione di esubero (art.22 CCNL 16.2.1999 così come integrato dall’art. 22 CCNL 16.5.2001).
È fatto salvo il diritto al ritorno al tempo pieno dei dipendenti affetti da patologie oncologiche.
Pertanto, pubblichiamo la circolare di Persociv riguardante la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale che fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del contratto di lavoro part-time.
Di conseguenza, le precedenti circolari:
a) n. C/4 68539 del 17/07/2001
b) n. C/3 58059 del 20/09/2002
c) n. C/3 37893 del 04/06/2003
d) n. C/3 08719 del 08/02/2005
e) n. C/3 79942 del 12/11/2008
sono abrogate e sostituite dalla stessa.