Prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP: decreto 7 marzo 2007 n.45. Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.266.
OGGETTO : Decreto 7 marzo 2007 n.45. Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.
PREMESSA
Con il decreto 7 marzo 2007 n.45, pubblicato sulla G.U. n.83 del 10 aprile 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP. L’ambito nel quale dispone il comma 347 è quello fissato dall’art.1, comma 245, della legge 662/96, che, com’è noto, ha istituito presso l’INPDAP la Cassa unica del credito per i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti locali, con relativo obbligo di versamento di un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile.
SOGGETTI DESTINATARI
L’emanato regolamento di attuazione amplia, ai sensi del citato comma 347, l’originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria, di cui alla citata legge 662/96 e trova applicazione nei confronti dei:
a) pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP.
b) dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n.165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione in data successiva a quella di formale privatizzazione dell’amministrazione di appartenenza (es. Poste, Ferrovie, Coni, etc.), ad eccezione di coloro che all’atto della privatizzazione dell’ ente datore di lavoro hanno mantenuto l’iscrizione ad una delle Casse pensionistiche gestite da questo Istituto e l’iscrizione in attività di servizio al Fondo Credito.
Sono iscritti al Fondo Credito i dipendenti da Enti Pubblici assunti con contratto a tempo determinato, che possono fruire di cessioni del quinto estinguibili nell'arco di durata della vigenza contrattuale, così come disposto dall'art. 13 del DPR 180/50.
Sono, inoltre, iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 463/98, gli Ufficiali del Ministero della Difesa transitati nella posizione di ausiliaria, mentre i sottufficiali dello stesso Ministero, nella posizione di ausiliaria e con trattamento provvisorio di pensione a carico del suddetto Dicastero, rientrano tra i soggetti di cui all’art 1, lett. a, del D.M. 45/07.
MODALITA' DI ADESIONE
I dipendenti in servizio ed i pensionati, come individuati dall’art. 1 del D.M. 45/07, vengono iscritti di diritto, ai sensi del successivo art. 2 del citato decreto, alla Gestione unitaria di cui alla legge 662/1996 a decorrere dal 1° novembre 2007, qualora entro il 31 ottobre 2007 non abbiano manifestato la propria volontà contraria.
E’ comunque fatta salva in capo ai soggetti aderenti la possibilità di recedere dall’iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento del primo contributo alla Cassa, e cioè entro il mese di maggio 2008.
Decorso il previsto termine del 31 ottobre p.v. e l’ulteriore periodo di sei mesi per l’esercizio della facoltà di recesso l’iscrizione al Fondo è definitiva.
I dipendenti iscritti ai sensi dell’art. 1, lettera b), del D.M. 45/07, che non hanno esercitato la facoltà di recesso prevista dall’art. 2, dello stesso decreto, i quali verranno collocati in quiescenza dopo il 31.10.2007, saranno iscritti alla Gestione unitaria di cui trattasi qualora non abbiano manifestato esplicita volontà di non adesione all’atto del collocamento a riposo. Tali soggetti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto 45/07, possono recedere dall’iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all’art. 3 del D.M. 45/07.
Il personale assunto dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, viene invitato dalla propria Amministrazione ad esprimere l’eventuale manifestazione di volontà di non adesione al momento dell’assunzione. Tale personale conserva il diritto di recesso entro i sei mesi dalla prima trattenuta sulla retribuzione prevista dall’art. 3 del D.M. 45/07.
a facoltà di recesso non spetta ai dipendenti pubblici, iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alle Casse gestite da questo Istituto e quindi già obbligati all’iscrizione ai sensi dell'art.1, commi 242, e segg. della legge 662/96. Gli stessi sono chiamati dalle proprie Amministrazioni ad esprimere l’eventuale manifestazione di volontà di non adesione al momento del collocamento a riposo e conservano il diritto di recesso entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui al citato art. 3 del D.M. 45/07.
Per coloro che fruiscono di più trattamenti pensionistici, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in esame, la volontà di non aderire opera per tutti i trattamenti in godimento. La comunicazione di non adesione deve essere trasmessa all’INPDAP se i trattamenti vengono erogati da questo Istituto previdenziale mentre, nel caso di pluralità di Istituti erogatori, devono essere prodotte distinte comunicazioni di non adesione dirette a ciascuno degli Istituti interessati.
CONTRIBUZIONE
La contribuzione è a totale carico dei soggetti aderenti e viene effettuata a cura delle Amministrazioni interessate mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti a decorrere dalla data di iscrizione con versamento sul conto corrente infruttifero n. 21039, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato “INPDAP - Gest. Aut. Prest. Creditizie” e relativa contabilità speciale n. 1011 presso la Banca d’Italia.
Per i versamenti, invece, a favore dei conti di Tesoreria INPDAP può essere utilizzato il bonifico bancario o postale (vedi circolare 15 della Direzione Centrale Entrate del 19.6.2007).
La contribuzione versata non è rimborsabile. Per i dipendenti in servizio l’iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile di cui al comma 242 della legge n.662 del 1996, determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
L’aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% sull’ammontare mensile lordo della pensione.
Nell’ipotesi di soggetti titolari di più pensioni, rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/07, l’aliquota contributiva è applicata su tutti i trattamenti corrisposti, tenuto conto che, in sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sul cumulo di detti trattamenti. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 45/07, nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lordi mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall’INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
ADEMPIMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI NON ISCRITTE
Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i cui dipendenti e pensionati sono iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, devono preliminarmente chiedere all’Istituto l’iscrizione al Fondo credito tramite istanza da presentare alla Direzione Centrale Entrate – Ufficio I Normativa e Contenzioso, indicando il proprio codice fiscale.
Le manifestazioni di volontà di non adesione ed i recessi devono essere presentate dal personale in servizio direttamente all’Amministrazione di appartenenza e per i pensionati all’Ente erogatore del trattamento pensionistico o, nel caso di pluralità di trattamenti , a ciascuno Istituto previdenziale, i quali dovranno provvedere ad effettuare la trattenuta contributiva sugli emolumenti dei soggetti che risulteranno aderenti. Le comunicazioni di non adesione devono essere trasmesse anche all’INPDAP. Sarà cura delle stesse amministrazioni censire le su menzionate dichiarazioni di non volontà presentate dai propri dipendenti ed inviare successivamente all’INPDAP gli elenchi dei soggetti per il quale ha operato l’iscrizione di diritto.
MODALITA’ DI DENUNCIA
Al fine di poter erogare le prestazioni creditizie e sociali connesse al versamento del contributo nella misura dello 0,35 % della retribuzione contributiva e pensionabile è necessario acquisire in maniera puntuale i relativi dati.
Per i dipendenti che non abbiano manifestato la non adesione all’iscrizione le amministrazioni e gli enti datori di lavoro dovranno trasmettere i relativi dati tramite la compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all’art. 44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 , convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto prevede infatti a decorrere dal 2005 la trasmissione mensile all'INPDAP, in via telematica, da parte dei sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui commi 6-ter e 6-quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) dell'art. 4 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
Le modalità di compilazione e di trasmissione delle denunce mensili sono contenute nella Circ. 59/2004, reperibile sul sito dell’istituto all’indirizzo www.inpdap.gov.it,.
In particolare nell’ambito dei quadri contenenti le informazioni relative ai periodi e alle retribuzioni (E0 e V1) dovranno essere valorizzati esclusivamente i campi n.39 “Imponibile Cassa Credito” e n. 40 “ Contributi Cassa Credito” oltre a quelli considerati obbligatori (Es. Tipo Impiego e Tipo Servizio).
Per i pensionati di cui al punto b) della presente nota, si fa riserva di comunicare le modalità di trasmissione dei dati, da parte degli Enti Previdenziali interessati, una volta definito l’opportuno tracciato.
PRESTAZIONI
Le prestazioni fruibili sono suddivise rispettivamente in creditizie e sociali.
1) Prestazioni Creditizie:
a) piccoli prestiti: rimborsabili in 12, 24, 36, o 48 mesi concessi in misura pari all'ammontare di una mensilità singola o doppia della pensione o della retribuzione in godimento;
b) prestiti Pluriennali: erogati direttamente da INPDAP, estinguibili in cinque o dieci anni cedendo una quota di retribuzione o di pensione non superiore ad un quinto;
c) prestiti garantiti: erogati da Istituti bancari/finanziari con garanzia Inpdap, riservati ai dipendenti in attività di servizio;
d) mutui Ipotecari Edilizi: finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione ed estinguibili in 10-15-20-25-30 anni.
Per i dipendenti in attività di servizio ed i pensionati è consentita, inoltre, la possibilità di accesso a finanziamenti erogati da Istituti di Credito convenzionati, per i quali è prevista anche la garanzia fondo–rischi da parte dell’Istituto.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni creditizie, previste dal decreto Ministeriale n. 45/07, si procederà con le consuete modalità previo accertamento delle ritenute operate nei confronti dei pensionati che presentano istanza.
Per le prestazioni per le quali è prevista una anzianità di iscrizione, ai sensi del DPR 180/50:
a) il requisito dell’anzianità è ritenuto sussistente per i pensionati INPDAP, poiché vantano una pregressa anzianità di iscrizione contributiva alla Gestione;
b) per i dipendenti ed i pensionati di altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche l’anzianità può essere valorizzata trattenendo il contributo sulla prestazione creditizia richiesta.
Le Amministrazioni e gli Enti, i cui dipendenti o pensionati fruiscono di prestazioni creditizie a carico della Gestione Credito INPDAP, in qualità di amministrazioni terze cedute sono tenute ad effettuare le trattenute mensili sulle retribuzioni o sui ratei mensili di pensione e trasmettere mensilmente all’INPDAP, con la procedura informatica “cartolarizzazione credito”, le trattenute nominative effettuate per la restituzione dei crediti accordati secondo modalità operative in fase di definizione che verranno concordate con gli Enti interessati.
2) Prestazioni Sociali:
Concernono la possibilità per i figli degli iscritti, sia in attività di servizio che in quiescenza, di poter fruire di :Borse di studio, frequenza ai master, ammissioni nei convitti e nei centri di vacanze e studio in Italia ed all'estero.
Sono riservati, in particolare, ai pensionati i soggiorni nelle case Albergo di Monte Porzio Catone (RM) e di Pescara, i soggiorni per brevi periodi presso Hotel convenzionati in zone climatiche, gli interventi assistenziali a favore di coloro i quali risultino affetti dal morbo di Alzheimer, nonché tutte le altre prestazioni creditizie e sociali approvate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto.
Le suindicate prestazioni sociali sono fruibili da tutti i pensionati INPDAP, indipendentemente dalla adesione o meno alla gestione unitaria dell'Istituto.
ADEMPIMENTI OPERATIVI
Le sedi provinciali e territoriali devono inserire le comunicazioni di non adesione già pervenute e quelle che perverranno entro i termini previsti dal decreto utilizzando la maschera inserita nell'applicativo informatico “pagamento pensioni”, messo a disposizione della Struttura di Progetto per le Applicazioni Informative.
Sarà cura della Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali provvedere all’inserimento di quelle inviate presso la stessa, mentre per quelle inviate dai dipendenti Inpdap iscritti presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria sarà cura della Direzione Centrale del Personale provvedere alla loro lavorazione.
I moduli di non adesione o di recesso sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto. Tali moduli vanno riempiti e consegnati ( inviati per posta o fax) alla Sede Inpdap provinciale/territoriale che eroga la pensione.
Considerato che i ruoli pensione vengono predisposti generalmente entro il 16 del mese di ottobre, i pensionati che dovessero manifestare la non adesione successivamente a tale data ed entro comunque il 31 ottobre, avranno titolo a vedere rimborsato il contributo trattenuto sul cedolino di pensione nel mese di novembre o successivi.
Le manifestazioni di volontà pervenute da soggetti non iscritti alle casse pensionistiche Inpdap o che percepiscono i trattamenti di quiescenza da altro Istituto erogatore, debbono essere trasmesse alle rispettive Amministrazioni.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
1) Pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche Inpdap
Le istanze di non adesione già presentate devono essere registrate dalle sedi entro il 16 ottobre c.a..
Per quelle che pervengono dal 16 ottobre al 31 ottobre verrà automaticamente effettuata la trattenuta che dovrà essere restituita con l’assegno di pensione del mese successivo/i.
Il recesso opererà dal mese successivo alla presentazione della richiesta e le quote già trattenute non verranno restituite.
2) Dipendenti e Pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso Enti e gestioni previdenziali diverse dall’Inpdap che secondo le indicazioni sopra riportate hanno diritto ai benefici in base al D.M. n.45/2007.
Le domande di prestazioni creditizie e/o sociali prodotti da tali categorie di iscritti alla Gestione devono pervenire per il tramite delle Amministrazioni o degli Enti Previdenziali di appartenenza.
Il Direttore Generale (D.ssa Giuseppina Santiapichi)