Trattamento di missione e tempo di viaggio.

Roma -

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

II Reparto, 3^ Divisione - IV Reparto, 11^ Divisione

"Continuano a pervenire a questa DG numerosi quesiti circa la possibilità di commutare in riposo compensativo le ore trascorse in viaggio durante la missione. Ciò in considerazione del fatto che con la soppressione della diaria disposta dai corrimi 213 e 216 dell'articolo unico della legge 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), il trattamento economico di missione si risolve ormai in un mero rimborso delle spese effettivamente sostenute. Preliminarmente va osservato che il riposo compensativo è un istituto previsto in via subordinata a fronte della facoltà concessa al dipendente di compensare le ore di straordinario effettuato con ore libere da fruire nel mese successivo, tenuto comunque conto delle esigenze delI'Amministrazione. Tanto premesso, tale istituto può essere preso in considerazione solo a fronte di tale fattispecie. Per quanto attiene alla possibile applicabilità del riposo compensativo nell'ambito del trattamento economico di missione con particolare riferimento al tempo di viaggio, corre l'obbligo di precisare che lo stesso può essere preso in esame solo alla presenza dello svolgimento dell'attività lavorativa e in tale caso per la parte eccedente l'orario ordinario di lavoro. Conseguentemente, in mancanza di nuove previsioni normative o contrattuali, si confermano le disposizioni di cui alla Circolare n.E/ll-17543 del 3.3.2006, precisando, in relazione a singoli punti dell'art. 30 CCNL 16.5.2001, che al personale in missione, oltre alla normale retribuzione e ai rimborsi, compete quanto segue.

. Comma l, Lettera e.: Il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato

Pertanto solo in costanza di tale fattispecie è possibile, ai sensi degli art. 26 e 27 medesimo CCNL, che le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possano dare luogo a riposo compensativo.

. Comma 1, Lettera f.: Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola e applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.

Dal dettato normativo si evince, pertanto, che anche quando più autisti si alternano alla guida dello stesso mezzo, a ciascuno di essi deve essere riconosciuta come attività lavorativa l'intera durata del viaggio. Valgono a tal fine per le eventuali ore di lavoro straordinario, le considerazioni espresse alla precedente lettera e.

. Comma 1, Lettera g.: Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui al/' art. 8, comma 1 del CCNL dell'16.2.1999 - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.

Non essendo state individuate sino ad oggi dette ulteriori prestazioni lavorative, anche nei casi di trasferte non superiori alle dodici ore, si applica quanto indicato nella precedente lettera f..

In conclusione, in nessun caso, al di fuori di quelli espressamente previsti dalle clausole sopra indicate, il tempo di viaggio nel corso della missione può dare luogo a riposo compensativo."