Un'interessante missiva riguardante l'equiparazione a presenza delle ferie e dei riposi compensativi del personale per la corresponsione del salario accessorio.
Pubblichiamo un’interessante missiva, a firma del Coordinatore Generale di una nota sigla sindacale, riguardante l’equiparazione a presenza delle ferie e dei riposi compensativi del personale al fine della corresponsione del salario accessorio.
E’ opportuno precisare che l’art.12 comma 5 dell’accordo FUA 2009 siglato dalle Organizzazioni Sindacali prevede “l’inderogabilità delle norme contenute nell’art. 71, comma 5, Legge 6.8.2008, n.133 e la conseguente nullità, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, di ogni clausola negoziale in contrasto con la predetta disciplina legislativa, la quale prevede che tutte le assenze – comprese quelle per malattia, ferie e permessi – non sono equiparabili alla presenza in servizio, ad eccezione di:
a.Congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
b.Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
c.Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
d.Assenze previste dall’art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
e.Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 33 legge 104/1992).”
Con l’intento di fornire una corretta informazione, il citato art. 71, comma 5, Legge 6.8.2008, n. 133 (estratto dell’articolo in allegato) richiamato nell’accordo FUA 2009 non menziona le ferie e i permessi compensativi quali elementi non equiparabili alla presenza in servizio.
Pertanto, constatando una scarsa conoscenza delle parti della legge citata nell’accordo sottoscritto, evidenziamo l’assoluta inadeguatezza e la conseguente contraddittorietà dimostrata che trova, quale espediente riparatore a questa clamorosa “svista”, la chiamata in causa dell’Amministrazione per correggerne l’indirizzo e sollevarsi da tutte le responsabilità.