I LAVORATORI ATTENDONO CHIARIMENTI SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE!
A Mezzo PEC
Alla c.a. MINISTRO della DIFESA, ON. Lorenzo GUERINI
SOTTOSEGRETARIO alla DIFESA, ON. Angelo TOFALO
SEGRETARIATO GENERALE
STATO MAGGIORE DIFESA
E, p.c. STATO MAGGIORE AERONAUTICA
STATO MAGGIORE ESERCITO
STATO MAGGIORE MARINA MILITARE
Oggetto: Monitoraggio degli Enti riguardanti l’osservanza delle norme
Governative ed Ordinanze Regionali, emanate per fronteggiare la
diffusione e contagio del virus COVID 19 ed osservanza delle norme
in materia di Salute, igiene e sicurezza sui luoghi di Lavoro.
RIF.TO: Decreto Legge 17 marzo 2020 N. 70
La scrivente O.S., già con nota datata 11 marzo 2020, inoltrata a mezzo Pec alla Vostra cortese attenzione aveva chiesto alle SS.VV. l ‘immediata chiusura degli Enti per il Personale Civile dipendente, fatta eccezione per i servizi indispensabili, a causa dello stato di evoluzione del virus, trasformatosi in Pandemia, come dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’Art. 87 del DL indicato a riferimento (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) ha introdotto ulteriori norme, come riportano di seguito:
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
2. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tenuto conto delle difficoltà dei Comandanti/Direttori degli Enti nell’applicare le precitate norme, nonché quelle previste in materia di igiene e sicurezza, si chiede di diramare una Circolare esplicata in cui siano riportate le responsabilità degli stessi nell’attuare le precitate norme, nonché di mettere in atto misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione del rischio di contagio e diffusione del virus.
In attesa di urgente e cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare Distinti saluti.
Il Coordinatore Nazionale O.S USB P.I.
Sig. FERRULLI Costantin